Tra le varie agevolazioni relative agli immobili, prorogate, anche con sostanziali modifiche, dalla Legge di Bilancio 2017, vi è il c.d. ecobonus, riservato sia a lavori su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione rientra in quelle per lavori di riqualificazione energetica di cui al D.L. 63/2013 art.14. Ecco in cosa consiste.
1) È confermata la detrazione del 65%, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires, con la proroga al 31/12/2017 – ossia di un anno – per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari
I limiti di spesa rimangono i medesimi, ossia:
- 153.846 euro (100.000 di detrazione) in riferimento al comma 344 – riqualificazione energetica di interi edifici;
- 92.307 euro (60.000 di detrazione) in riferimento al comma 345 – interventi sull’involucro degli edifici, in riferimento al comma 346 – installazioni di pannelli solari e in riferimento all’acquisto e alla posa di schermature solari;
- 46.153 euro (30.000 di detrazione) in riferimento al comma 347 – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e in riferimento all’acquisto e alla posa di impianti di climatizzazione invernale a biomassa.
La spesa è detraibile secondo il criterio di cassa per persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali; secondo il criterio di competenza per imprese individuali, società ed enti commerciali.
2) La detrazione riferita agli interventi che riguardano parti comuni condominiali è invece prorogata al 31/12/2021 – ossia cinque anni. Inoltre, è aumentata notevolmente, a seconda della tipologia di intervento:
- per gli interventi che riguardano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente, la detrazione compete nella misura del 70%;
- per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazione energetica, sia invernale che estiva, e che conseguono almeno la qualità media, la detrazione compete nella misura del 75%.
Il limite di spesa è stabilito in 40.000 euro per unità immobiliare facente parte dell’immobile; la detrazione è estesa, inoltre, alle case c.d. popolari adibite a residenza pubblica.
Per tali tipologie di detrazioni (70% e 75%) è possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa ai fornitori che hanno eseguito l’intervento o a soggetti privati.
Per tutte le detrazioni sopra descritte, è necessario presentare l’asseverazione del tecnico abilitato che attesta il miglioramento della prestazione energetica.
Si ricordano, inoltre, il rispetto degli altri adempimenti al fine di fruire della detrazione prevista (bonifico, fattura, ecc.).
Rita Martin – Centro Studi CGN