Gennaio 2017. Come ogni anno riparte la corsa al rinnovo delle dichiarazioni ISEE e, come ogni anno, ci si ritrova a combattere con dubbi e perplessità. Il modello ISEE presentato a dicembre 2016 è ancora valido, o ne va presentato uno nuovo? Quali sono i documenti che devono essere esibiti? La banca non rilascia la giacenza media, è possibile temporaneamente omettere il dato? Rispondiamo a questi interrogativi partendo da quanto viene stabilito dalla normativa.
Il DPCM del 3 dicembre 2013 ha introdotto il nuovo regolamento di riforma dell’ISEE, con conseguenti importanti variazioni:
- tipologia di redditi da dichiarare;
- tipologia di prestazione da richiedere;
- nuclei con carichi familiari particolarmente gravosi per la presenza di tre o più figli o di persone con disabilità;
- valorizzazione della componente patrimoniale;
- riduzione dell’area di autocertificazione e conseguente rafforzamento dei controlli;
- introduzione dell’ISEE “Corrente”, in riferimento ad un intervallo di tempo più ravvicinato rispetto alla data di presentazione della DSU;
- validità dell’ISEE dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Fin dai primi giorni di gennaio è dunque possibile chiedere il rilascio del calcolo ISEE per l’anno 2017. È quindi importante comprendere quali sono i documenti da presentare e soprattutto a quale periodo devono fare riferimento.
Partiamo dal presupposto che le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate dal contribuente (ad esempio le informazioni anagrafiche e i dati sulla presenza di persone con disabilità) mentre in parte sono acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).
In merito alle prime componenti citate, è rilevante sottolineare che il soggetto dichiarante si assume la piena responsabilità, anche penale, di quanto riportato nella DSU.
Nel gruppo delle informazioni per le quali è prevista la possibilità di procedere con l’autocertificazione da parte del contribuente non rientrano i dati del patrimonio mobiliare e, soprattutto nei primi mesi dell’anno, è possibile che banche o Posta non rilascino prontamente il calcolo di saldo e giacenza media. In tal caso, considerato che non si tratta per l’appunto di dati autodichiarabili, è consigliabile invitare il cliente ad attendere che l’Istituto metta a disposizione quanto richiesto oppure suggerirgli di insistere per un più breve rilascio nel caso le tempistiche lo richiedano.
Riteniamo dunque che, in assenza di adeguata documentazione, non si possa procedere alla compilazione del modello. La documentazione serve infatti a comprovare quanto si inserisce in dichiarazione e tutti i dati dichiarati devono essere riportati fedelmente seguendo quanto esibito.
In questo documento è possibile consultare l’elenco di quanto è necessario richiedere per il rilascio della DSU: da notare che esistono dei documenti comuni a tutte le DSU ed altri che si aggiungono a questi, a seconda della tipologia di prestazione che si intende richiedere.
Si consideri come esempio il caso delle prestazioni per il diritto allo studio o le prestazioni rivolte a minorenni: è necessaria in caso di genitori non conviventi e non coniugati del minore e/o dello studente (nel caso non sia previsto versamento di assegno di mantenimento dei figli) documentazione anagrafica reddituale, patrimoniale come da elenco per i genitori non conviventi (in alternativa numero Protocollo INPS attestazione ISEE già in possesso).
Nel momento in cui un contribuente necessiti di una DSU è dunque necessario, al fine di fornirgli la giusta consulenza sulla documentazione da esibire, capire quale prestazione debba essere presentata e avere ben chiaro date e periodi a cui fare riferimento.
A tal proposito, riportiamo di seguito uno schema riassuntivo suddiviso per quadro di compilazione.
Giulia Breda – Centro Studi CGN