Il pasticcio è servito e prende il nome delle erogazioni agli istituti scolastici. Chi ha beneficiato della detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, infatti, prima di trasmettere la propria dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, farebbe bene a controllare che non siano stati inseriti tali oneri se sostenuti in favore dei propri familiari a carico.
È da ricordare che nelle Istruzioni Ministeriali del Modello Unico 2016, fino a poche settimane fa, a pagina 44, alla voce: “ONERI DETRAIBILI Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)”, tra le spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, all’ultimo punto, erano state ricomprese anche le spese per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP14, codice 31).
Si ricorda che, ai sensi della lettera i-octies) del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rientrano tra gli oneri in argomento le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma.
Considerato che l’art. 15 comma 2 del TUIR non comprende tali spese tra quelle che possono essere fatte valere anche se sostenute per un familiare a carico, l’Agenzia delle Entrate è corsa ai ripari e, pertanto, nelle Istruzioni Ministeriali, ora corrette, la voce sopra descritta è stata inserita tra gli oneri che possono essere portati in detrazione solo dal soggetto intestatario del documento di spesa. Stante quanto sopra, quindi, è “opportuno” che i contribuenti che abbiano inserito nella propria dichiarazione gli oneri sostenuti in favore dei propri familiari a carico (nella versione oldstyle delle istruzioni ministeriali) correggano l’errore ed evitino inutili contenziosi col Fisco.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN