Tramite una procedura di validazione dei crediti, è stato concesso agli avvocati il pagamento dei debiti fiscali con compensazione degli onorari maturati nell’esercizio del patrocinio a spese dello Stato. Vediamo meglio in cosa consiste questa novità.
È di qualche settimana fa il decreto del MEF che, di concerto con il Ministro della Giustizia, disciplina la procedura che potranno seguire gli avvocati per compensare:
- i crediti maturati per spese, diritti ed onorari maturati ma non saldati neppure parzialmente, e nemmeno opposti, nell’esercizio del gratuito patrocinio;
- ogni imposta (compresa l’IVA) e tassa;
- i contributi previdenziali dei dipendenti.
Sarà tramite l’emissione della fattura elettronica oppure della fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, che si potrà esercitare l’opzione per l’utilizzo in compensazione dei compensi liquidati agli avvocati, da parte dell’Autorità giudiziaria.
La predetta opzione però hai dei vincoli:
- temporali perché
- nel 2016 potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre;
- dal 2017 potrà essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile, e così ogni anno;
- d’importo perché
- potrà essere esercitata solo per l’intero importo della fattura;
- fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate a questo scopo (dieci milioni di euro dal 2016).
Tramite la piattaforma elettronica di certificazione, sarà possibile conoscere le fatture ammesse alla procedura di compensazione e, entro 5 giorni dalla scadenza dei limiti temporali predetti, l’Agenzia delle Entrate conoscerà il codice fiscale del creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.
A partire dal quinto giorno successivo, i crediti ammessi alla compensazione potranno essere utilizzati, esclusivamente tramite il modello F24 da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Se l’utilizzo del credito dovesse avvenire da parte di un soggetto non incluso nell’elenco oppure se dovesse esserci un utilizzo complessivo del credito maggiore di quello spettante, il sistema scarterà il modello F24 interessato, comunicandolo con apposita ricevuta verificabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Ancora si segnala che per il buon fine della procedura, il creditore dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 – 2000) per la sussistenza dei requisiti del credito. Detta dichiarazione sarà oggetto di controlli da parte del Ministero della Giustizia.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo