Doppie comunicazioni da parte dell’Agenzia per la regolarizzazione di redditi omessi (una) e di dichiarazioni omesse (l’altra). Sono stati emessi infatti due Provvedimenti che comunicano l’invio ai contribuenti di una lettera d’invito alla regolarizzazione in caso di errata/mancata indicazione di redditi di locazione (anno d’imposta 2012) o di omessa presentazione della dichiarazione (redditi 2015).
Con il Provvedimento dello scorso 24 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha reso noto l’inoltro di 60.000 nuove lettere atte alla segnalazione di nuove possibili anomalie sui redditi 2012, riguardanti, nello specifico, i redditi di fabbricati.
Le persone fisiche titolari di redditi di fabbricati che hanno percepito e non dichiarato o dichiarato solo parzialmente redditi derivanti dalla locazione degli immobili di proprietà, anche in regime di cedolare secca, percepiranno quindi nei prossimi giorni l’invito alla compilance.
I redditi dei canoni di locazione vengono ricavati dai dati in possesso dell’Agenzia stessa se è rilevato che non siano stati dichiarati dal titolare né in Unico PF/2013, né in 730/2013.
La regolarizzazione è possibile mediante l’invito alla presentazione di una dichiarazione Unico PF 2013 Integrativa, con la possibilità di utilizzare il ravvedimento per il versamento della maggiore imposta dovuta, della relativa sanzione e degli interessi dovuti.
Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.
La regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene mediante l’applicazione del ravvedimento operoso con la possibilità, quindi, di usufruire della sanzione ridotta per infedele dichiarazione.
L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile un “calcolatore” che permette al contribuente di calcolare facilmente le sanzioni del ravvedimento sia per la cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione per l’Irpef e le addizionali).
Se il reddito di locazione è assoggettato ad IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (1/6 del 90%).
Se si è optato per la cedolare secca la sanzione sarà più elevata, pari al:
- 30% della maggiore imposta determinata (1/6 del 180%) se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
- 40% della maggiore imposta determinata (1/6 del 240%) nel caso in cui non siano stati dichiarati.
Con il Provvedimento dello scorso 25 ottobre, invece, mediante l’invio di 156.000 diverse lettere, l’Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. In questo modo è possibile per il contribuente verificare la propria situazione in autonomia e poterla correggere in tempo senza incorrere in controlli successivi, avendo la possibilità di presentare il modello Unico PF 2016 tardivo (entro il 29 dicembre 2016) usufruendo di ulteriori riduzioni sulle sanzioni.
I contribuenti che riceveranno tali lettere sono quelli che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.
Gli avvisi vengono inviati in relazione alle anomalie riscontrate dall’Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche.
Nel primo caso, le lettere vengono recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi PEC registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati è invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.
Il contribuente che riceve la lettera può contattare l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui voglia regolarizzare la propria posizione.
In entrambi i casi, se il contribuente ritiene può contattare telefonicamente l’Agenzia ai numeri telefonici messi a disposizione per l’occasione (848.800.444, da telefono fisso o 06/96668907, da cellulare) ovvero contattando direttamente uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia o utilizzando il canale Civis.
Rita Martin – Centro Studi CGN