Gli esercenti attività di impresa che aderiscono al regime forfetario possono usufruire di una particolare agevolazione in ambito previdenziale, il c.d. regime contributivo agevolato. In base alle modifiche apportate dalla Legge 208/2015, il reddito forfetario degli imprenditori diviene base imponibile ai fini previdenziali; su tale reddito è applicata, su opzione, una ulteriore riduzione del 35%. Ecco come aderire a tale regime contributivo agevolato.
Già con la Legge 190/2014 era stato previsto che gli imprenditori aderenti al regime speciale potessero usufruire di una agevolazione contributiva: tali soggetti non versavano i contributi sul minimale, ma versavano i propri contributi Inps sul reddito imponibile, al pari dei professionisti aderenti alla tassazione separata.
Con una Circolare dello scorso febbraio, la n. 35, l’Inps ha comunicato le modalità di adesione allo speciale regime contributivo, fornendo ulteriori chiarimenti.
È necessario distinguere, innanzitutto, se l’imprenditore era già attivo al 31 dicembre 2015 ovvero se l’attività è iniziata il 1 gennaio 2016.
Imprenditore già attivo al 31 dicembre 2015
Tali soggetti devono procedere alla compilazione del modello telematico, disponibile nella propria area personale del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Poiché tutte le richieste presentate entro il 31 dicembre 2015 sono state chiuse d’ufficio dall’Ente, chi intendeva aderire per l’anno 2016 doveva ripresentare la richiesta entro la scadenza sopra citata.
Imprenditore che inizia l’attività dal 1 gennaio 2016
Coloro che iniziano l’attività d’impresa dal 1 gennaio 2016, invece, devono procedere alla presentazione della richiesta telematica il prima possibile.
Nella Circolare Inps 29/2015 è citato che, qualora la richiesta pervenga all’Ente entro la data di avvio della prima elaborazione utile per la richiesta di versamento, verrà applicata immediatamente la tariffa agevolata e il contribuente potrà reperire i modelli F24 precompilati e le relative scadenze di versamento nella propria area dedicata Inps.
L’Inps chiarisce anche che, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Ne consegue che nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
L’Ente ribadisce quindi che ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza.
Per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato non ci sono novità.
L’uscita si può verificare in tre ipotesi:
- per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- per la scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
- con comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita; al contribuente verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Rita Martin – Centro Studi CGN