I contribuenti che si sono visti addebitare nella bolletta dell’energia elettrica il canone RAI, senza che sussistessero i presupposti per il pagamento, possono chiedere il rimborso di quanto indebitamento versato. Le istruzioni per il rimborso sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n. 125604 del 2/8/2016) che ha approvato il modello di istanza con le relative istruzioni e definito le modalità di presentazione.
Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza potrà essere inviata telematicamente mediante un’applicazione web sul sito dell’Agenzia, che sarà resa disponibile a partire dal 15 settembre:
- direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98 appositamente delegati dal contribuente.
Secondo le regole generali, gli incaricati della trasmissione telematica dovranno:
- consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, attestante la corretta trasmissione dell’istanza;
- conservare per 10 anni (prescrizione ordinaria) l’originale del modello sottoscritto dal richiedente con la copia del documento di identità e la delega ricevuta;
- esibire la documentazione a richiesta degli organi preposti al controllo.
La ricevuta rilasciata in via telematica dall’Amministrazione finanziaria attesta la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso nonché la data di presentazione.
Nell’istanza va indicato il motivo della richiesta di rimborso utilizzando un apposito codice per ogni causale prevista:
- codice motivo 1, il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica possiede i requisiti di esenzione di cui all’art. 1 comma 132 della L. 244/2007 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice motivo 2, il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica possiede i requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (es. diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice motivo 3, il richiedente ha pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;
- codice motivo 4, il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche con addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica; in questo caso, l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva di cui al provv. del 24 marzo 2016 e successive modifiche;
- codice motivo 5, il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
- codice motivo 6, altri motivi diversi dai precedenti.
Accanto alla trasmissione telematica è consentita la presentazione dell’istanza a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La richiesta di rimborso si considera presentata il giorno della data di spedizione risultante dal timbro postale. Sono valide le istanze presentate prima del 15 settembre, data che dà il via alla presentazione delle istanze telematiche. Sarà cura del contribuente conservare ricevuta e copia del modello inviato per dieci anni (prescrizione ordinaria).
L’istruttoria dell’istanza di rimborso avverrà a cura della Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV. Sussistendone i presupposti, le imprese elettriche procederanno con i rimborsi spettanti mediante accredito sulla prima fattura utile, o con altre modalità, sempre che assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili per procedere col rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Se il rimborso da parte dell’impresa elettrica non dovesse andare a buon fine, vi provvederà la stessa Agenzia per il tramite dello Sportello abbonamenti TV.
Si segnala la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad un quesito pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook in cui si afferma che, qualora il contribuente ritenga illegittimo l’addebito del canone in fattura, può, invece che pagare e poi richiedere il rimborso, effettuare il pagamento della sola quota energia. In tal caso, il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite dalla propria impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento cosa s’intende pagare. In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN