Anche le strutture autorizzate e non accreditate con il SSN per l’erogazione dei servizi sanitari, hanno l’obbligo di trasmettere i dati delle spese sanitarie 2016 all’Agenzia delle Entrate, utili per la compilazione della dichiarazione precompilata 2017. Vediamo qual è la procedura da seguire.
Il Sistema Tessera Sanitaria, infatti, prevede che vengano messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Pertanto, entro il prossimo 30 settembre 2016, tali strutture dovranno registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria per ottenere le credenziali di accesso e permettere al MEF il controllo della validità della propria autorizzazione.
Entro il prossimo 31 luglio 2017, poi, le strutture autorizzate sono tenute, insieme agli altri soggetti che già sono obbligati all’adempimento dallo scorso anno, alla trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, così come indicato dal DM 31/7/2015.
Ricordiamo che l’obbligo trasmissione delle spese sanitarie (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 modificato dalla Legge di Stabilità 2016) vale per le seguenti categorie:
- ASL;
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (per le spese sanitarie 2016).
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano:
- le ricevute di pagamento;
- gli scontrini fiscali;
- gli eventuali rimborsi parzialmente o completamente non erogati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.
Le strutture sanitarie interessate
L’obbligo per le strutture autorizzate che per il 2015 erano state escluse è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 c. 949 lett. a), che prevede che anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate con il SSN, debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016.
Per individuare le strutture sanitarie interessate, il decreto 187/2016 rinvia alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale:
- all’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia;
- all’art. 70, comma 2 del D.Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.
Adempimenti da seguire per l’accreditamento
Riepiloghiamo qui di seguito la procedura da seguire per l’accreditamento, finalizzata al controllo dell’autorizzazione:
- entro il 30 settembre la struttura autorizzata dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria; tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma messa a disposizione dal sistema;
- successivamente il MEF chiederà agli enti preposti quali Regioni, Asl, Comuni, associazioni di categoria di verificare nel termine di 30 giorni la validità dell’autorizzazione della struttura autorizzata;
- entro il 30 settembre gli enti preposti dovranno rendere pubblico l’elenco aggiornato delle strutture autorizzate;
- in caso di esito positivo della verifica, verranno inviate alla struttura le credenziali di accesso;
- in caso di esito negativo della verifica, verrà comunicato alla struttura l’impossibilità di rilasciare le credenziali per accedere al Sistema Tessera Sanitaria.
Fabrizio Tortelotti