Come è noto, da tempo, tra le varie agevolazioni fiscali, spiccano quelle per favorire il risparmio energetico/livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Per ottenere il beneficio fiscale collegato alle spese per cui il contribuente ha diritto alla detrazione, è necessario trasmettere apposita comunicazione all’ENEA. Ma cosa succede se la dichiarazione non viene trasmessa? E come rimediare?
Tra le altre, usufruiscono di una agevolazione fiscale le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre/infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per controllare da remoto gli impianti di riscaldamento e simili.
L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 da ripartirsi però in dieci rate annuali da indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
Fra gli adempimenti richiesti per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, c’è quello di trasmettere, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, una comunicazione all’ENEA.
La data di fine lavori coincide con il giorno del collaudo dell’impianto/intervento oppure se, in considerazione del tipo di intervento, ciò non fosse richiesto, da apposita documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa dell’intervento).
Ma come rimediare se, controllando la documentazione, ci si rende conto che la comunicazione all’ENEA non è stata trasmessa?
Questa situazione è stata prevista dall’art. 2 comma 1 del D.L. n.16- 2012, convertito nella L. n.44 – 2012 (Semplificazioni in materia tributaria – Comunicazioni e adempimenti formali).
Essa prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale, subordinati all’obbligo di un adempimento di natura formale, ove non tempestivamente eseguito, è possibile se:
- sussistono i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia conoscenza;
- si effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, di seguito meglio chiarita;
- si versa l’importo di € 250 (importo minimo art. 11 c. 1 D.Lgs. 471/1997), con il modello F24, codice tributo 8114, senza poter compensare l’importo dovuto con crediti del contribuente.
La rimessione in termini sarà valida se la comunicazione omessa sarà inviata all’ENEA entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione.
La Circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 2012 precisa che, a questo fine, non si deve tenere conto della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dal termine ordinario. Pertanto, in atto, il termine per avvalersi di questa opportunità è il prossimo 30 settembre.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo