Le Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica sono indicate nell’articolo 4 del D.P.C.M., del 6 maggio 2009 e precisamente:
- l’Agenzia delle Entrate;
- il Registro delle imprese;
- l’Inps;
- l’Inail;
- l’Albo imprese artigiane
- il Ministero del Lavoro.
Tra i destinatari rileviamo la presenza dell’Albo delle imprese artigiane e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
I motivi della presenza del Ministero del lavoro non sono ancora noti. Il Ministero in questione non ha tuttora indicato i dati da trasmettere, nonché le modalità di invio degli stessi. Parrebbe trattarsi più di un ente deputato a ricevere per finalità informative i dati destinati alle altre amministrazioni, piuttosto che di un ente destinatario di propri adempimenti amministrativi. E’ evidente, che a tale riguardo, l’attuale normativa sulla Comunicazione Unica si presenta lacunosa e conseguentemente dovrà essere completata.
Per quanto concerne l’Albo delle Imprese Artigiane, la situazione è più complessa. Infatti, l’applicazione della nuova procedura alle imprese artigiane deve essere definita d’intesa con le singole Regioni, trattandosi di materia di esclusiva competenza regionale. Per quelle regioni che non hanno ancora adottato i provvedimenti legislativi e amministrativi per adeguarsi alle novità introdotte dalla comunicazione unica, l’iscrizione delle imprese nel relativo albo avverrà tramite l’utilizzazione delle procedure attualmente in uso.
La combinazione delle novità sulla Comunicazione Unica con l’utilizzo di procedure già in uso, produce situazioni di confusione. Infatti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le imprese artigiane sono iscritte nell’Albo delle imprese artigiane e soltanto annotate nel Registro Imprese.
Questo particolare regime si presenta poco compatibile con la nuova procedura della Comunicazione Unica, in particolare laddove si prevede la possibilità di iscrivere le imprese non ancora attive le quali, pur non svolgendo ancora l’attività economica che ne costituisce l’oggetto, abbiano già attivato tutte quelle operazioni che si definiscono prodromiche all’avvio effettivo dell’attività d’impresa.
Si pensi, per esempio, all’impresa che, prima di cominciare a svolgere effettivamente l’attività, intenda comunque avviarsi acquistando o affittando i locali, i banconi o i macchinari e che, non avendo ancora completato l’iter necessario per ottenere i prescritti titoli autorizzatori :
- necessiti di acquisire la partita IVA
- abbia, anche, interesse a dichiararsi ufficialmente come impresa esistente, per esempio, al fine di ottenere un finanziamento dalle banche, pur non avendo ancora la qualifica di impresa artigiana.
La richiesta della partita IVA, infatti, con la Comunicazione Unica deve essere presentata al Registro imprese contestualmente all’iscrizione dell’impresa nello stesso registro e ciò, indipendentemente dal fatto che l’impresa si sia costituita per l’esercizio di un’attività commerciale, agricola, oppure, artigiana.
Secondo l’attuale panorama normativo rappresentato sia dalle norme speciali sulle imprese artigiane che dalle norme sulla Comunicazione Unica, laddove l’imprenditore individuale volesse avviare un’attività artigiana per la quale la legge preveda appositi titoli o il possesso di particolari requisiti e avesse bisogno di acquisire immediatamente la partita IVA, lo stesso dovrà obbligatoriamente iscriversi quale piccolo imprenditore ex art. 2083 C.C. nella sezione speciale del Registro imprese.
Nel momento in cui l’impresa artigiana ottiene l’iscrizione nel relativo albo, sarà cura dell’Ufficio che gestisce lo stesso albo comunicare al registro imprese il fatto per la relativa annotazione.
Presso alcuni uffici camerali la comunicazione presso il Registro Imprese non avviene a cura dell’ufficio albo artigiani bensì è a cura dell’impresa artigiana. In altri casi, addirittura, si arriva a chiedere la cancellazione dell’impresa quale piccolo imprenditore, in quanto si ritiene che la qualifica di impresa artigiana debba essere solo annotata nel registro imprese senza che la stessa debba iscriversi nella sezione speciale quale piccolo imprenditore, con duplicazione di costi per diritti, bolli e consulenze.
Nei pochi casi in cui la regione ha adeguato la normativa alle novità procedurali di Comunicazione Unica, il registro imprese si pone quale unico interlocutore per la ricezione degli atti compresi quelli per l’ufficio albo artigiani. La pratica va presentata per via telematica tramite i modelli I1, I2 e S5 compilando i quadri AA/dati artigiani (da non confondere con i quadri AA e AB presenti nei modelli I1, I2 int. P validi ai fini previdenziali), indicando altresì la scelta di iscriversi quale piccolo imprenditore nella sezione speciale del registro imprese oppure chiedere la semplice annotazione nel registro imprese quale impresa artigiana. Al termine dell’istruttoria, l’ufficio albo artigiani comunica gli esiti direttamente al registro imprese che provvede alle relative annotazioni.
Autore: Nicolò Cipriani per Centro Studi CGN