Anche per il 2017 vengono confermate le detrazioni fiscali per ristrutturazione e per risparmio energetico. Inoltre la Legge di Bilancio ha prorogato anche il bonus mobili per l’arredo di abitazioni che sono state oggetto di interventi di ristrutturazione. Ecco come fruire dei benefici fiscali.
Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile, per i contribuenti che abbiano sostenuto la detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia, applicare la detrazione per il bonus mobili nella misura massima di 10.000 euro da ripartire in dieci quote annuali.
Il bonus mobili per il 2017 si applica per l’acquisto di:
- mobili nuovi come cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione;
- elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Dal bonus sarà sempre escluso l’acquisto di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo. Tra le spese da portare in detrazione invece si potranno ancora includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Indipendentemente dall’importo totale delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Pertanto, per quanto riguarda gli elementi fondanti il bonus mobili, non si segnalano novità rilevanti rispetto al bonus mobili fino ad ora conosciuto e per il quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito le opportune informazioni con la circolare n. 29/E/2013.
Tuttavia, la novità contenuta nella Legge di Bilancio 2017 è relativa alla definizione, o meglio, al chiarimento della frase contenuta già a suo tempo nella circolare sopra indicata. Nel paragrafo 3.3 infatti, l’Agenzia delle Entrate affermò che gli interventi di ristrutturazione dovessero essere effettuati ovvero conclusi in un “[…] lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.”
Nessun successivo documento di prassi specificò cosa il legislatore intendesse con tale espressione; in assenza di tale chiarimento si applicò il bonus mobili a condizione che i soggetti avessero rispettato il solo requisito temporale posto a fondamento della detrazione, ossia l’aver sostenuto degli interventi di ristrutturazione rientranti nella detrazione del 50%, quindi interventi posti in essere dopo la data del 26 giugno 2012.
La Legge di Bilancio, invece, afferma che la detrazione per l’acquisto del mobilio si applica a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano “iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016”.
Ma da quale data far decorrere tale termine? La risposta è contenuta nel paragrafo 3.2 della circolare n. 29/E/2013 nel quale si afferma che “[…]La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come prescritto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.”
Tuttavia, se da un lato l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tale aspetto, dall’altro ha creato un ulteriore dubbio riguardo alla natura degli interventi posti alla base della detrazione. La Legge di Stabilità 2017 limita il bonus per il 2017 ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016”. Si è dell’avviso che con tale espressione l’Agenzia abbia voluto solamente indicare un insieme generico di interventi detraibili e, nello specifico, gli interventi indicati a suo tempo nella circolare n. 29/E/2013.
Marco Beacco – Centro Studi CGN