Ti sei trasferito in Inghilterra e hai accettato un’offerta di lavoro. È inizio primavera, periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi inglese e, parlando con un amico italiano, anche lui trasferitosi in Inghilterra, vieni a sapere che sei ancora considerato fiscalmente residente in Italia e, pertanto, dovresti dichiarare in Italia i redditi inglesi. È effettivamente così?
Tralasciando la disamina della residenza fiscale, nozione importante ai fini della tassazione in Italia dei redditi di qualsiasi natura ovunque prodotti nel mondo, l’art 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni afferma che “[…] i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (nel nostro caso il soggetto è fiscalmente residente in Italia) riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, (Italia) a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (Inghilterra). Se l’attività è quivi svolta (Inghilterra), le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (Inghilterra).”
Una prima importante verifica da effettuare è relativa alla presenza dell’avverbio “soltanto” nel secondo paragrafo del comma 1; la sua presenza è di notevole importanza, in quanto se si verifica tale condizione, la tassazione del reddito estero viene effettuata solamente nello stato estero. A maggior ragione, la sua assenza comporta che il significato del secondo paragrafo sia inteso nel senso di una NON tassazione esclusiva del reddito estero nello stato estero, bensì, non essendoci una tassazione esclusiva, vi è una tassazione concorrente tra i due Stati (stato estero di produzione del reddito e stato nel quale il soggetto è residente).
Il comma 2 dello stesso articolo 15 della Convenzione continua affermando che “[…] Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente (Italia) riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente (Inghilterra) sono imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato (Inghilterra) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato (Inghilterra); e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (Inghilterra).”
Tali tre condizioni devono verificarsi simultaneamente: ciò significa che la mancanza di una di tali condizioni comporta la tassazione concorrente del reddito.
Stante questa prima disamina sul contenuto dell’art. 15 della Convenzione, emerge la particolarità legata al sistema fiscale inglese, che non segue l’anno solare come in Italia, bensì decorre dal 1° aprile per terminare il 31 marzo dell’anno successivo.
Pertanto la domanda da porsi è: come tassare il reddito percepito nel periodo aprile 2015 – marzo 2016 nella dichiarazione dei redditi italiana relativa all’anno d’imposta 2015 (periodo gennaio – dicembre 2015)?
Il soggetto sicuramente avrà una Cu inglese per il periodo d’imposta estero che non potrà essere utilizzata integralmente nella dichiarazione dei redditi italiana, in quanto comprenderà (da un lato) redditi che non sono di competenza dell’anno fiscale italiano (gennaio-marzo 2016) e dall’altro lato non includerà redditi che invece sono di competenza dell’anno fiscale italiano (gennaio-marzo 2015) che saranno indicati nella Cu estera dell’anno fiscale aprile 2014 – marzo 2015.
Operativamente bisognerà chiedere al soggetto i due modelli Cu inglesi relativi agli anni d’imposta inglesi 2014 e 2015 (ovviamente se il soggetto possiede anche la Cu dell’anno precedente, in quanto se è il primo anno in cui lavora all’estero possiederà una sola Cu), oltre alla copia delle buste paga relative al periodo 1/1-31/12 dell’anno 2015 per verificare gli importi relativi ai redditi e alle imposte effettivamente percepiti in tale anno.
Tale operatività si rende necessaria per determinare l’effettivo reddito e le effettive imposte relative all’anno 2015 (periodo 1/1/2015 – 30/4/2015) presente nel modello Cu estero relativo all’anno d’imposta 2014 e, in maniera speculare, rimuovere dal modello Cu estero anno 2015 i redditi percepiti nel periodo 1/1/2016 – 30/4/2016 in quanto non di competenza ai fini della dichiarazione dei redditi italiana.
Il nostro soggetto, quindi, dovrà presentare la dichiarazione in Italia inserendo il solo reddito estero nel quadro RC sezione I del modello Unico PF (NON andranno inserite le imposte estere nel campo “Ritenute”), inserirà il numero di giorni lavorativi per il calcolo delle detrazioni e successivamente compilerà il quadro CE al fine di recupero dell’imposta estera divenuta certa e definitiva.
Marco Beacco – Centro Studi CGN