Con la Risoluzione n. 115 del 19 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’utilizzo in compensazione del cosiddetto school bonus, ovvero il credito d’imposta riservato a chi effettua erogazioni in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. Ecco i dettagli.
Si ricorda che lo school bonus, introdotto dalla Legge n. 107/2015 e modificato poi dalla Legge di Stabilità 2016, è un credito d’imposta che viene riconosciuto ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro per:
- la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- il sostegno a interventi per il miglioramento dell’impiegabilità degli studenti.
La misura dell’agevolazione è pari:
- al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017;
- al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018.
L’importo massimo di spese agevolabili è di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta e il relativo credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.
La Risoluzione n. 115 ha istituito l’apposito codice tributo che dovrà essere utilizzato per consentire l’utilizzo del credito d’imposta in F24 a decorrere dal 1° gennaio 2017:
- codice tributo “6873”, denominato “credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione – SCHOOL BONUS – art. 1, comma 145, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali (nel formato “AAAA”).
Le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa e non hanno la possibilità di effettuare le compensazioni tramite modello F24 potranno fruire del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del versamento delle relative imposte.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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