Gli interessi passivi che gravano sui c/c di scopertura bancaria non produrranno più ulteriori interessi, ma solo se si farà attenzione alle nuove regole in materia di anatocismo. Ecco per voi un riepilogo.
Il nuovo art.120 c. 2 del Testo Unico Bancario (come sostituito dall’art. 17bis c.1 del D.L. n.18-2016 conv. con mod. dalla L. n.49-2016) e il Decreto MEF n. 343 del 3.8.2016, hanno cambiato le regole in tema di anatocismo.
Come è noto esso consiste nel meccanismo secondo il quale gli interessi che periodicamente gravano su una somma, all’atto della loro determinazione, si confondono con essa e diventano quindi una nuova somma capitale sulla quale saranno calcolati i successivi interessi e così via.
Con i provvedimenti citati, al più tardi dal 1° ottobre 2016:
- gli interessi debitori e creditori dovranno essere conteggiati su un c/c bancario, con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno) e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati su un c/c bancario non potranno produrre ulteriori interessi tranne quelli di mora;
- gli interessi debitori conteggiati ogni 31 dicembre non saranno automaticamente sommati alla sorte capitale, ma indicati separatamente nell’e/c bancario;
- i predetti interessi passivi saranno esigibili a partire dal 1° marzo dell’anno successivo.
Ma come si potrà procedere al loro pagamento? E che succede se non si paga?
- Per evitare l’aggravio degli interessi di mora, il 1° marzo il correntista dovrà pagare allo sportello l’importo degli interessi passivi comunicati dalla banca (nell’estratto conto di fine anno). In questo modo il c/c proseguirà con il solo saldo capitale, senza che gli interessi debitori lo aumentino (infatti essi sono stati pagati senza alcun transito delle somme sul c/c).
- In alternativa, il correntista potrà autorizzare la banca ad addebitare gli interessi passivi sul c/c. In questo modo, però, essi si sommeranno alla sorte capitale e quindi, se il conto è in rosso, sostanzialmente si autorizzerà la banca ad applicare l’anatocismo, tanto faticosamente osteggiato! È bene sapere però che detta autorizzazione può essere revocata.
- In ultimo, il correntista potrebbe non pagare gli interessi passivi né autorizzarne l’addebito in conto. In questo caso scatteranno gli interessi moratori (che si sommeranno al capitale e quindi successivamente produrranno altri interessi) e, se il contratto lo prevede, il correntista potrà estinguere il proprio credito da interessi, impiegando eventuali somme in arrivo sul c/c.
Infine si deve tenere presente che per effetto delle disposizioni dettate nel Codice civile (libro quarto – delle obbligazioni – dei singoli contratti – dei contratti bancari) e in particolare nell’art. 1853, il 1° marzo, anche se il cliente non rilascerà l’autorizzazione, la banca potrà compensare gli interessi passivi con eventuali disponibilità nel frattempo presenti sul c/c interessato o in altri conti correnti attivi. Si badi bene però che, nel caso in cui l’ammontare degli interessi passivi fosse maggiore delle disponibilità attive del correntista, l’utilizzo di quest’ultime da parte della banca potrà provocare l’azzeramento del c/c sul quale graverà ma non potrà mai farlo andare in rosso (proprio perché manca l’autorizzazione del cliente).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo