L’attualizzazione delle immobilizzazioni materiali acquisite alla luce del nuovo OIC 16

Tra le novità contenute nel nuovo principio contabile OIC 16, in tema di immobilizzazioni materiali emanato nel mese di dicembre scorso, ve ne sono due relative alla rilevazione iniziale delle immobilizzazioni stesse:

  • al paragrafo 31 è previsto che la rilevazione iniziale debba avvenire alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici del bene acquisito. Tale data solitamente coincide con la data di trasferimento della proprietà del medesimo, tuttavia qualora in virtù delle specifiche clausole contrattuali non vi sia tale coincidenza, prevale la prima sulla seconda;
  • al paragrafo 33 viene introdotto un nuovo criterio di rilevazione iniziale di un bene acquisito qualora il pagamento pattuito con il fornitore sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato.

Ci occuperemo in particolare di questa seconda novità.

Il nuovo OIC 16 prevede che il bene debba essere iscritto al valore corrispondente al debito verso il fornitore determinato in conformità al nuovo OIC 19 in tema di debiti che, ricordiamo, ha introdotto, oltre al criterio del costo ammortizzato, quello dell’attualizzazione.

Si tratta di una assoluta novità che consiste, di fatto, nell’abbandono del criterio di iscrizione iniziale di un cespite basato sul costo storico.

Prima di esaminare i riflessi operativi della novità si vuole sottolineare come tale rimando all’OIC 19 implica che l’applicazione di tale nuovo criterio sia obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre rappresenta una facoltà per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese.

La ratio del nuovo criterio è che in presenza di una dilazione di pagamento non rientrante nelle normali condizioni di mercato, il prezzo pattuito comprenda anche una componente finanziaria (interesse). Tale componente viene determinata quale differenza tra il valore nominale del debito e il valore attuale dei pagamenti futuri, calcolato utilizzando quale fattore di attualizzazione il tasso di interesse di mercato, ovvero quel tasso che sarebbe stato applicato qualora l’azienda avesse fatto ricorso ad un finanziamento per saldare la posizione debitoria.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri viene effettuato una sola volta, contestualmente all’acquisizione del bene e consente di determinare la quota di oneri finanziari da imputare a conto economico in ciascun esercizio successivo fino alla scadenza contrattuale del debito.

Ma come si calcola la componente finanziaria e quali sono le rilevazioni contabili conseguenti all’adozione del criterio dell’attualizzazione?

Lo chiariamo con due esempi.

Esempio 1: Pagamento dilazionato in un’unica soluzione

Ipotizziamo di aver acquistato in data 01/06/2016 un macchinario per euro 10.000 e che non vi sia Iva. Il pagamento è contrattualmente previsto in un’unica soluzione a 3 anni e dunque il 01/06/2019. Il tasso di interesse di mercato è del 5%.

Pagamento-dilazionato

Il valore di iscrizione del bene, che sarà poi sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, sarà dunque pari ad euro 8.638,82 ovvero il valore nominale di euro 10.000 a cui va sottratta la componente finanziaria complessiva pari a euro 1.361,62 che sarà imputata a conto economico negli esercizi futuri fino al saldo della posizione debitoria in conformità al piano di ammortamento.

Di seguito riportiamo le relative rilevazioni contabili:

Rilevazioni-contabili

Esempio 2 pagamento dilazionato in tranche annuali

Con gli stessi dati dell’esempio precedente, ipotizziamo che il pagamento contrattualmente previsto sia in 3 rate annuali di pari importo scadenti il 01/06/2017, il 01/06/2018 e il 01/06/2019.

Pagamento-dilazionato-2

Ricordiamo infine che il nuovo OIC 16 trova applicazione nella redazione dei bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Pertanto già dai bilanci che ci accingiamo a chiudere.

Paola Cogo – Centro Studi CGN