È possibile interpellare un ufficio del Ministero di Grazia e Giustizia per sapere se il de cuius aveva fatto testamento. Infatti, con la L. 25.5.1981 n. 307 è stato istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili, il Registro generale dei testamenti.
I Notai o gli Esercenti temporanei le funzioni notarili, che ricevono uno degli atti di ultima volontà elencati nell’art.4 della legge predetta (cioè testamenti pubblici, segreti, speciali oppure olografi), devono chiederne l’iscrizione nel Registro generale dei testamenti, telematicamente oppure tramite l’Archivio notarile di competenza, fornendo alcune informazioni.
In particolare devono essere indicati:
- il proprio nome e cognome e la sede dell’ufficio;
- la data, il numero di repertorio e la forma dell’atto;
- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita nonché il domicilio o la residenza del testatore.
Il testatore può richiedere che l’iscrizione dell’atto avvenga anche presso il competente organismo di uno Stato estero, compreso tra quelli aderenti alla convenzione di Basilea.
Gli Stati corrispondenti sono: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania e Ucraina.
L’iscrizione dell’atto è segreta fino alla morte del testatore.
Successivamente, gli interessati, su presentazione di un certificato di morte, della sentenza dichiarativa di morte presunta oppure con autocertificazione, possono ottenere un certificato delle iscrizioni presenti nel Registro, relativamente alla persona defunta.
La richiesta può essere inoltrata rivolgendosi di persona o per corrispondenza al Conservatore del Registro generale dei testamenti, Via Padre Semeria, 95 – 00154 Roma oppure a un Archivio notarile distrettuale.
L’informazione può essere richiesta sia per le iscrizioni risultanti nel Registro italiano che per quelle eventualmente risultanti dagli analoghi organismi dei Paesi aderenti alla convenzione di Basilea (sopra elencati).
La richiesta va redatta in bollo da € 16 e il certificato è a pagamento.
È da tenere presente che con Regolamento di esecuzione D.P.R. 18.12.1984 n. 956, i Notai e gli Archivi notarili sono stati onerati di trasmettere i dati di ogni atto soggetto ad iscrizione, ricevuti anche da Notai cessati o trasferiti in altro Distretto, dal 1° gennaio 1950.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo