Corsa contro il tempo per la detrazione del 55%. Se non ci sarà la proroga dell’agevolazione, i contribuenti persone fisiche dovranno effettuare entro fine anno i pagamenti per beneficiare dello sconto IRPEF.
Il più generoso sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano è in scadenza al 31 dicembre 2011. In vigore dal gennaio 2007, le richieste di detrazioni si sono rafforzate negli anni raggiungendo circa 240.000 interventi a fine 2009. Nel 2010 l’incertezza di fine anno sulla proroga delle detrazioni ha anticipato anche le ristrutturazioni non urgenti e programmate per il futuro e i risultati sono andati ben oltre le aspettative del legislatore. Ora gli interventi realizzati sono circa un milione, con investimenti per oltre 11 miliardi di euro.
Un grande successo che però ha un costo non trascurabile per lo Stato, un costo complessivo che ha di fatto messo in discussione l’esistenza della detrazione per l’anno 2012. Non si può certamente ragionare soltanto in termini di spesa pubblica da ridurre. Le stime non sono semplici ma è evidente che questo bonus consente al Fisco di recuperare l`IVA, le imposte dirette e i contributi su una serie di lavori che probabilmente in mancanza della detrazione verrebbero fatti in nero. E si tratta di una detrazione che ha certamente alleviato la crisi dell`edilizia, favorendo l`innovazione e irrobustendo la filiera della green economy.
Al momento rimane l’ipotesi di una proroga della detrazione sul risparmio energetico, forse ridotta dal 55% al 41% e con regole diverse.
Comunque, in mancanza di certezze, è iniziata la corsa alla detrazione.
Tutte le spese pagate con bonifico nel 2011 godranno della detrazione del 55% anche su interventi che si concluderanno nel 2012.
Non sono agevolati solo i pagamenti effettuati quest’anno per i lavori già eseguiti (compresi i servizi professionali).
Sono detraibili al 55% anche i bonifici effettuati nel 2011 per pagare anticipi su opere per il risparmio energetico che saranno effettuate o completati in seguito. Ovviamente su tutti i pagamenti anticipati è consigliabile cercare garanzia definendo, ad esempio, nel contratto che il pagamento stesso non è un’implicita accettazione senza riserve dell’opera eseguita oppure pretendendo dall’impresa, a garanzia delle somme pagate, il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa.
In ogni caso entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere trasmessa ad Enea la documentazione costituita dall’Attestato di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici”) e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici) o dal solo Allegato F (nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari).
Il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se richiesta.
Da ricordare anche l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro ed hanno effettuato almeno un pagamento nel 2011.
Anche l’agevolazione del 36% è in parte interessata da questa corsa contro il tempo.
Nel 2012 la detrazione potrebbe infatti subire il taglio del 5%, se entro il 30 settembre 2012 non sarà approvata la riforma fiscale prevista dalla manovra estiva 2011.
Comunque, ad oggi, se pagati con bonifico nel 2012, gli interventi effettuati godranno della detrazione del 36%. Per farlo si dovranno rispettare gli adempimenti previsti che nel corso del 2011 sono stati oggetto di semplificazioni.
Se i lavori sono iniziati prima del 14 maggio 2011, sarà necessario aver inviato la Comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, dopo il 14 maggio non è più previsto questo adempimento. Anche l’obbligo di indicazione del costo della manodopera è stato definitivamente soppresso dall’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Questa soppressione produce effetto su tutte le fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011 (data di pubblicazione del decreto) e riguarda sia la detrazione del 36% che la detrazione del 55%.