I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate consentono agli intermediari telematici di inviare con celerità, comodità e da qualsiasi luogo le dichiarazioni fiscali e le comunicazioni obbligatorie per legge, per conto dei contribuenti assistiti. Ma quando è considerato valido l’invio telematico?
Se le operazioni di invio telematico vanno a buon fine, il sistema dell’Agenzia delle Entrate fornisce una ricevuta di conferma dell’avvenuta presentazione dei documenti trasmessi. Qualche volta però, accade che ci siano degli intoppi nell’invio del file e qualche dichiarazione inviata viene scartata dal sistema.
Se, ad esempio, una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa potrà essere considerata comunque “tempestiva”, qualora, dopo avere effettuato i dovuti controlli e la rimozione di eventuali errori, venga nuovamente trasmessa entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto.
In più occasioni, la stessa Agenzia delle Entrate, con appositi documenti di prassi emanati nel corso del tempo, ha fornito chiarimenti in merito. In particolare, con la circolare n. 35/E del 23 aprile 2002, con riferimento alla trasmissione della dichiarazione in via telematica e alla segnalazione di errori che determinano il blocco della trasmissione, l’Agenzia ha chiarito che il servizio telematico restituisce dopo breve tempo, per ogni dichiarazione trasmessa, la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e l’esito del primo controllo formale operato su di essa.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate deve adoperarsi affinché possa restituire al professionista che effettua l’invio telematico, la predetta attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, al più tardi entro il giorno successivo a quello di consegna della stessa dichiarazione.
Anche la Corte di Cassazione si è occupata più volte della procedura di invio telematico. In particolare, la sentenza n. 10599 del 22 maggio 2015 si è occupata dell’individuazione del momento in cui l’invio della dichiarazione dei redditi può considerarsi perfezionato, degli oneri correlati all’invio e degli effetti prodotti dalle diverse fasi della procedura di invio telematico.
Il caso discusso nella sentenza 10599/2015 riguarda una dichiarazione dei redditi presentata telematicamente e corredata dalla relativa attestazione di avvenuta ricezione del file rilasciata dal sistema di invio telematico che è stata considerata omessa dall’Agenzia delle Entrate perché scartata dal sistema successivamente all’invio e non debitamente ritrasmessa dal contribuente, previa rimozione della causa dello scarto.
In tale sentenza, i giudici richiamano l’articolo 9, c.1 del DM 31 luglio 1998 che stabilisce che le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione del file, da parte dell’Amministrazione finanziaria, salvo i casi previsti al comma 10 (file doppio o non conforme, mancato riconoscimento del codice di autenticazione, ecc…).
Dall’esame delle suesposte disposizioni, i giudici hanno ritenuto che, a fronte del mero adempimento dell’invio, l’iter di acquisizione della dichiarazione dei redditi non può ritenersi validamente concluso, essendo necessaria una effettiva e definitiva acquisizione del file, che risulta esclusa in ipotesi di scarto successivo all’invio.
Da ciò si evince che il mero invio del documento fiscale (dichiarazione dei redditi, comunicazione polivalente, modello F24 o altro documento) è insufficiente per essere considerato valido, ma occorre che lo stesso sia regolarmente acquisito dal sistema e non scartato.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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