Nel campo degli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori residenti all’estero, due sono le agevolazioni, già previste per gli anni precedenti, a subire modifiche con la Legge di Bilancio 2017. Trattasi delle agevolazioni previste per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e del regime speciale per i lavoratori impatriati. Ecco nel dettaglio quanto previsto.
L’agevolazione per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero, già prevista dall’art. 44 del D.L. 78/2010, viene resa definitiva dalla legge 232/2016, art.1 c.149.
L’agevolazione riguarda i soggetti, italiani e stranieri, che hanno svolto attività di ricerca all’estero per almeno due anni e che decidono di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale.
Tali soggetti hanno diritto all’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90% degli importi riferiti all’attività di ricerca e/o di docenza, svolta in Italia.
L’agevolazione compete per il periodo d’imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia e per i tre periodi successivi, sempre che ivi rimanga residente.
L’agevolazione per i lavoratori impatriati, invece, era prevista già dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 e riguardava i soli lavoratori impatriati per rivestire ruoli dirigenziali o di alta specializzazione ed è riconosciuta nell’abbattimento dell’imponibile del 30% (per il 2016) ai lavoratori impatriati con residenza all’estero per almeno cinque anni.
Sempre la Legge 232/2016, art.1 c.150, estende tale agevolazione anche ai lavoratori autonomi; viene inoltre specificato che possano usufruirne anche i cittadini di tutti gli Stati esteri, già dal 2017, in possesso di diploma di laurea e che hanno svolto attività di lavoro autonomo o dipendente all’estero per gli ultimi due anni o che hanno studiato all’estero continuativamente negli ultimi due anni conseguendo un titolo di laurea o di specializzazione.
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 50% sia per i lavoratori autonomi che per i lavoratori dipendenti.
Ne consegue che entrambi i soggetti che hanno usufruito della riduzione del 30% del reddito per l’anno d’imposta 2016, per i rimanenti quattro anni (2017-2020) possono godere della riduzione del 50%.
Rita Martin – Centro Studi CGN