Entro il prossimo 10 aprile gli operatori che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile devono inviare i dati relativi al cosiddetto spesometro. L’altro appuntamento, per tutti gli altri operatori, è fissato al 20 aprile. Chi sono i soggetti obbligati all’invio? E cosa è cambiato per loro rispetto all’anno scorso?
Come noto, l’articolo 21 comma 1 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto la comunicazione dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA (adempimento noto con il termine “spesometro”).
Chi sono i soggetti tenuti all’obbligo di invio dello spesometro?
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto che abbiano effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel periodo di riferimento, quindi tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti di qualsiasi importo se documentate con fattura, di importo non inferiore ai 3.600 € se non documentate da fattura, con la sola esclusione di alcune particolari operazioni che elencheremo più sotto.
Sono esonerati dall’invio i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
Quali sono le operazioni che devono essere comunicate con lo spesometro?
L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 € comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Oggetto della comunicazione dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA sono quindi:
- i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;
- i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA.
L’emissione della fattura quindi, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina per il contribuente l’obbligatorietà dell’invio della comunicazione dell’operazione rilevante ai fini IVA.
E quali sono le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione?
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni di cui all’articolo 8 comma 1 lettere a) e b) del DPR 633/72, le operazioni intracomunitarie, le operazioni effettuate e ricevute da operatori blacklist, le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 € effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carte di credito o di debito e le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72.
Come deve essere inviata la comunicazione?
L’invio della comunicazione polivalente può essere effettuato secondo due diverse modalità: la modalità analitica, in base alla quale occorrerà specificare le informazioni riguardanti le singole fatture emesse o ricevute nel corso del 2016 e la modalità aggregata, nella quale si potranno aggregare tutti i dati relativi al singolo cliente o fornitore inserendoli nel quadro FA (operazioni documentate da fattura) e nel quadro SA per tutte le altre.
I contribuenti soggetti all’obbligo dell’invio dovranno inviare lo spesometro per via telematica utilizzando i canali Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite gli intermediari telematici abilitati.
Quando deve essere effettuata la trasmissione telematica?
La comunicazione telematica dei dati relativi al 2016 deve essere effettuata entro il 10 aprile 2017 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile ed entro il 20 aprile 2017 per tutti gli altri operatori.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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