Esenzione canone RAI: ecco il nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 39345 del 24 febbraio 2017, ha approvato il nuovo modello utile per presentare domanda di esenzione canone RAI 2017, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Fino al 25 aprile 2017 sarà ancora possibile presentare domanda ed ottenere l’esenzione canone RAI utilizzando il vecchio modello di dichiarazione sostitutiva, ma a partire da quella data non saranno più ammessi modelli difformi da quello approvato dal Provvedimento in commento.

Nel quadro A della dichiarazione sostitutiva, il contribuente può dichiarare alternativamente:

  • la non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
  • la non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica.

Nel quadro B della dichiarazione sostitutiva, in cui il titolare di utenza elettrica può comunicare che il canone non deve essere addebitato in quanto pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, é stato introdotto il campo “data inizio”, nel quale deve essere indicata la data in cui ricorrono i presupposti che si stanno dichiarando.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere presentate in ogni giorno dell’anno e produrranno effetti, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati:

  • se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre, il canone non é dovuto a partire dal semestre medesimo;
  • se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non é dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno;
  • se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non é dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.

Infine, nel quadro C, il contribuente potrà presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti rispetto ad una comunicazione precedentemente fornita all’agenzia delle entrate (es: in caso di successivo acquisto di un apparecchio TV).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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