In questi giorni gli amministratori di società e i loro consulenti sono alle prese con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilanci d’esercizio. Le novità non incidono sugli adempimenti richiesti per la corretta approvazione del bilancio e in questo articolo ripercorriamo i tratti salienti della struttura del bilancio, l’approvazione e il relativo deposito presso il registro delle imprese.
Le società potranno redigere tre diverse tipologie di bilancio:
- il bilancio ordinario;
- il bilancio abbreviato;
- il bilancio “semplificato” per le micro-imprese.
I documenti che compongono il bilancio sono diversi a seconda della tipologia di bilancio e gli amministrazioni possono redigere i relativi documenti tenendo conto del seguente schema.
Il procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio prevede i seguenti passaggi:
- gli amministratori redigono il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla gestione;
- il progetto di bilancio viene trasmesso, laddove presente, al collegio sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione legale;
- il collegio sindacale e/o l’organo incaricato della revisione legale elaborano le relazioni al bilancio di loro competenza e le inviano all’organo amministrativo;
- il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e/o del soggetto incaricato alla revisione legale sono depositati presso la sede sociale, unitamente alle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e al prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
- gli amministratori provvedono alla convocazione dell’assemblea dei soci;
- l’assemblea ordinaria dei soci approva il bilancio;
- il bilancio d’esercizio, le relazioni, il verbale di approvazione dell’assemblea, l’elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate) sono depositati presso il Registro delle Imprese.
I termini per le formalità appena descritte sono i seguenti e variano a seconda della presenza o meno del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione.
Con riguardo al procedimento di approvazione occorre precisare quanto segue:
- entro il 31/3/2017 gli amministratori consegnano il progetto di bilancio al collegio sindacale che prepara la relativa relazione;
- entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea è necessario, in caso di distribuzione utili, procedere con la registrazione del verbale di assemblea;
- entro il 30/4/2017 deve essere convocata l’assemblea in prima convocazione. L’assemblea in seconda convocazione può avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro 30 giorni dalla prima. Ciò senza gravi rischi per il diritto di informazione di ciascun socio dal momento che il deposito preventivo del progetto di bilancio resta ancorato alla prima convocazione.
È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni:
- se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
In questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Per via delle importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, il CNDCEC ha emanato un apposito comunicato, in data 16.01.2017, con il quale ha chiarito che l’applicazione dei contenuti della riforma di bilancio può rappresentare una legittima causa di differimento della data di approvazione del bilancio stesso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN