Meno garanzie per i rimborsi IVA sotto 30 mila euro

Il decreto legge 193/2016 e s.m. ha notevolmente semplificato l’erogazione del credito IVA per i contribuenti che non superano la soglia limite. Cosa cambia nel 2017 per i rimborsi IVA dei contribuenti italiani? Facciamo il punto della situazione.

L’articolo 7 quater, comma 32, del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193 e s.m., ha modificato il comma 3 dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, innalzando da 15.000 a 30.000 euro il limite al di sotto del quale il rimborso IVA è eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

Con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce a quali rimborsi si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 7 quater, comma 32, del decreto legge n. 193/2016 che ha esteso la soglia entro cui è possibile ottenere il rimborso IVA senza alcun ulteriore adempimento.

Con riferimento alle istanze di rimborso presentate dai contribuenti prima dell’entrata in vigore della disposizione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la modifica si applica seguendo i medesimi criteri espressi dalla circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, con riguardo alle disposizioni di semplificazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, che aveva già modificato l’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

L’innalzamento della soglia da 15.000 euro a 30.000 euro esplica i propri effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 3 dicembre 2016.

In pratica, dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, per i rimborsi per i quali, occorreva la garanzia, l’ufficio o l’agente della riscossione non procede a richiederla, o se la richiesta è già stata effettuata ma il contribuente non vi ha ancora provveduto, non è tenuto a presentarla.

E per quanto riguarda il visto di conformità?

Allo stesso modo, non occorre integrare la dichiarazione annuale IVA con il visto di conformità o presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al comma 3 del citato articolo 38-bis per beneficiare dell’esonero della garanzia.

Ma cosa succede alle garanzie già prestate?

L’Agenzia delle Entrate precisa che le garanzie prestate in corso di validità per i rimborsi già erogati non possono essere restituite. La nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi già erogati alla data di entrata in vigore della disposizione che ha innalzato il limite di riferimento.

Resta, altresì, confermato il principio secondo il quale nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito di ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 38-bis, e cioè il 3 dicembre 2016.

È utile ricordare che la nuova soglia di 30.000 euro si è resa già efficace con riferimento alla dichiarazione annuale IVA presentata nei termini ordinari entro il 28 febbraio 2017 per il periodo d’imposta relativo al 2016 e potrà naturalmente essere fatta valere per tutte le istanze di rimborso del credito IVA trimestrale relative al 2017.

A tal proposito, al fine di adeguare al quadro normativo attuale il modello IVA TR, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 59279 del 28 marzo 2017, ha aggiornato le istruzioni al modello TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e le relative specifiche tecniche.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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