È stata prorogata anche per il 2017 la detrazione al 50% per le spese di ristrutturazione edilizia con limite massimo detraibile pari a 96.000 euro. Spesso però non è chiaro quali sono le tipologie di interventi che possono beneficiare della detrazione. Facciamo chiarezza.
In particolare, in questo articolo, ci occupiamo degli interventi che possono beneficiare della detrazione solo a determinate condizioni, in special modo se tali interventi, singolarmente esaminati, sono esclusi dalla detrazione in quanto considerati manutenzione ordinaria.
Con l’espressione “manutenzione ordinaria”, il legislatore ha inteso tutti gli interventi che non riguardano opere relative a modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, come ad esempio gli interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
La sostituzione dei pavimenti è un intervento ammesso alla detrazione? La risposta corretta è “dipende”, in quanto bisogna verificare qual è la causa che ha determinato la sostituzione del pavimento.
È stata una mera questione di carattere estetico, perché ad esempio ci siamo stufati delle classiche piastrelle e abbiamo optato per un parquet? Se questa è la vera motivazione, allora la detrazione non è ammessa, in quanto non è stata effettuata nessuna manutenzione straordinaria o intervento che consentirebbe l’ammissione alla detrazione.
Se e solo se abbiamo sostituito il pavimento perché abbiamo dovuto installare il riscaldamento a pavimento oppure si è verificata una rottura nella tubatura sottostante o in generale è necessario un intervento che comporta la rottura del preesistente pavimento, allora l’onere per l’acquisto del nuovo pavimento è ammesso al beneficio in quanto tale intervento (la sostituzione del pavimento), che singolarmente considerato non beneficia della detrazione, viene accorpato all’intervento maggiore, che consente invece la detrazione.
Un ulteriore esempio può essere rappresentato dalla sostituzione delle porte interne. Tale intervento non rientra né nella detrazione per ristrutturazioni, né nel cosiddetto bonus mobili, in quanto espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrate come acquisto non detraibile nella circolare n. 29/E/2013 al paragrafo 3.4 (“[…] Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. […]”). Anche in questo caso la motivazione sottostante a tale diniego all’applicazione della detrazione è legata alla circostanza che l’intervento viene considerato come mera sostituzione di un complemento d’arredo. Tuttavia, se tale tipologia di onere viene sostenuta congiuntamente ad altri interventi per i quali la detrazione risulta ammessa (si ipotizzi la demolizione di una parete interna che comporti la modifica dell’ubicazione della porta interna), la detrazione compete anche per tale sostituzione delle porte interne.
Come si può notare dagli esempi di cui sopra, bisogna sempre verificare il contesto globale nel quale gli interventi vengono posti in essere. Infatti, quando gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia (art. 3 DPR n. 380/2001) risultano essere inglobanti rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria, la detrazione sarà ammessa. Pertanto l’intervento risulta agevolato anche se, di per sé, preso singolarmente, rientra nella manutenzione ordinaria (circolari n. 57/E/1998 e n. 121/E del 1998) e quindi, normalmente, può beneficiare della detrazione solo se viene effettuato sulle parti comuni condominiali.
Infatti, la stessa circolare n. 57/E al paragrafo 3.4 afferma che ai fini della detrazione “[…] occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento. […]”.
La stessa situazione è applicabile alla detrazione per il risparmio energetico, in merito alla quale, con la risoluzione n. 283/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ammissibilità della detrazione unicamente per le spese “strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico”, escludendo quindi tutte le spese che non sono necessarie a tale scopo, le quali, tuttavia, vengono sostenute contemporaneamente.
Marco Beacco – Centro Studi CGN