[Articolo aggiornato ad aprile 2018] Tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi rientrano per buona parte le spese scolastiche, siano esse riferite a studenti non universitari, sia a studenti universitari. Negli ultimi anni la detrazione delle suddette spese ha subito notevoli modifiche, tanto che oggi siamo ancora un po’ confusi su cosa sia detraibile o meno. In questo articolo ci occupiamo delle spese scolastiche per studenti non universitari, cercando di fare un po’ di chiarezza.
È la Legge 107/2015 che all’art.1 c.151 lett. a) modifica l’art. 15 c.1 del TUIR, disponendo la detrazione del 19%, oltre che delle spese sostenute per la frequenza alle scuole secondarie, anche delle spese sostenute per la frequenza alle scuole dell’infanzia del primo ciclo d’istruzione, sia pubbliche che private.
Ricordiamo che:
- il primo ciclo comprende la scuola materna, la scuola primaria, della durata di cinque anni (c.d. scuola elementare) e la scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media);
- il secondo ciclo riguarda la scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore).
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005.
Quali spese detrarre?
Tra le spese sostenute, rientrano in detrazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
- le tasse di iscrizione e di frequenza;
- i contributi obbligatori;
- i contributi volontari;
- le erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Nella Circolare 7/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate viene fatta una vera e propria distinzione tra quello che è considerato contributo volontario e quella che è l’erogazione liberale erogata agli istituti scolastici, detraibile in E8-E10 con il codice 12 del modello 730, con quanto invece viene inteso per erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, detraibile, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR, in E8-E10 con il codice 31.
Rientrano tra le spese detraibili con il codice 12 (contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti) le spese sostenute per:
- la mensa scolastica;
- i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche se reso dal Comune;
- le gite scolastiche;
- l’assicurazione della scuola;
- ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici e per il servizio di trasporto scolastico.
Nella Circolare l’Agenzia specifica, inoltre, definitivamente, che le due detrazioni NON possono coesistere; ciò significa, ad esempio, che nel caso in cui il soggetto abbia sostenuto per l’unico figlio entrambe le spese, potrà godere alternativamente di una o dell’altra detrazione.
Quanto detrarre e quale documentazione è necessaria?
Per l’anno d’imposta 2017 la detrazione massima spettante per ogni figlio fiscalmente a carico è pari a euro 717,00.
Per le spese relative alla mensa scolastica va presentata (e conservata) la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – scuola, Comune o altro – che deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Il contribuente deve inoltre esibire e conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del periodo d’imposta.
Nel caso in cui sia previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (diverse da quelle sopra indicate) o nel caso di acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno / studente.
Per le spese relative a gite scolastiche, corsi di lingua, di teatro, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa va presentata (e conservata) la ricevuta o la quietanza di pagamento contente gli importi sostenuti nel corso dell’anno d’imposta e i dati dell’alunno / studente.
Se il pagamento è stato effettuato nei confronti di soggetti terzi il documento comprovante la spesa consiste nell’attestazione dell’istituto scolastico, dalla quale risulti anche la delibera di approvazione e i dati dell’alunno / studente.
Rita Martin – Centro Studi CGN