Split payment per i professionisti, riduzione da 15 mila euro a 5 mila euro del limite al di sopra del quale i crediti d’imposta possono essere compensati con visto di conformità, modifica della determinazione della base di riferimento per il calcolo dell’ACE, definizione agevolata delle controversie e limiti alla detrazione IVA. Sono queste le principali novità contenute nella manovra correttiva approvata l’11 aprile 2017.
Nella manovra correttiva approvata nei giorni scorsi figurano una serie di disposizioni di carattere fiscale basate principalmente su diverse entrate fiscali. In questo breve articolo facciamo un riepilogo delle novità contenute nel decreto.
La prima novità riguarda i professionisti. Dal 1° luglio 2017, viene infatti esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) dell’IVA per i professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione.
L’estensione dello Split Payment ai professionisti dovrebbe riguardare tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Tali modifiche, come si può immaginare, determinano un impatto positivo in termini di gettito per il fisco, ma causano seri problemi di esposizione finanziaria per tutti i professionisti che operano prevalentemente con la PA.
Il decreto introduce poi norme più severe per contrastare l’indebito utilizzo dei crediti in compensazione. In particolare viene prevista la riduzione dagli attuali 15 mila euro a 5 mila euro del limite al di sopra del quale i crediti d’imposta possono essere usati in compensazione solo con visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
Cambia anche il calcolo dell’aiuto alla crescita economica. La manovra correttiva prevede che il calcolo dell’ACE debba essere determinato avendo riguardo agli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente (e non più dal 1° gennaio 2011). In pratica, vengono esclusi dal beneficio gli eventuali incrementi avvenuti nel 2011 e 2012 con la conseguenza che, molto probabilmente, l’impresa che applica per la prima volta il beneficio, si troverà a pagare maggiori imposte rispetto al calcolo che si sarebbe effettuato in passato.
Viene prevista inoltre la possibilità di definizione agevolata delle controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. Il termine previsto per la presentazione delle richieste di definizione è attualmente fissato al 30 settembre 2017.
La manovra correttiva pone dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, prevedendo che lo stesso diritto alla detrazione possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
Questa limitazione riduce notevolmente l’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi. Per imprese e professionisti, l’imposta sul valore aggiunto potrebbe trasformarsi in un costo non neutrale.
La manovra correttiva con le misure adottate per il rilancio dell’economia, secondo gli obiettivi dichiarati dal Governo, dovrebbe favorire una crescita del PIL più sostenuta e una maggiore stabilizzazione del debito pubblico sui livelli dello scorso anno.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN