L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato Stampa del 3 aprile 2017, ha illustrato il nuovo sistema per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell’IRPEF.
Si ricorda che ad opera del DPCM 7 luglio 2016, a partire dal 2017, gli enti già presenti negli elenchi nel 2016 e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda di ammissione. Tale agevolazione opera a patto che non sia variato rispetto all’esercizio precedente il rappresentante legale dell’ente; infatti, in caso di variazione, dovrà essere trasmessa una nuova dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di ammissione.
La Circolare n. 5 dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017, ha precisato che si considerano regolarmente iscritti:
- gli enti del volontariato che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
- gli enti delle ricerca sanitaria che hanno trasmesso l’istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.
Gli enti di cui sopra, non essendo tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono inseriti, a partire dall’esercizio successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco istituito ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Al contrario, gli enti di neocostituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 o che erano privi dei requisiti necessari per l’iscrizione, dovranno provvedere ad inoltrare la domanda in via telematica utilizzando Fisconline o Entratel entro l’8 maggio (il 7 maggio era la scadenza originaria ma cade di domenica e vale la proroga al giorno successivo). Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, gli enti di volontariato dovranno inviarla entro il 30 giugno 2017 alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale. Le associazioni sportive, invece, dovranno trasmetterla entro la stessa data all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.
Entro il 14 maggio 2017 sarà pubblicata on line la versione provvisoria degli elenchi degli enti di volontariato e delle ASD iscritte al beneficio. Nel caso tali enti rilevino la presenza di eventuali errori di iscrizione, potranno chiederne la correzione entro il 22 maggio. Gli elenchi aggiornati saranno poi pubblicati entro il 25 maggio.
Resta ferma la possibilità di usufruire della “remissione in bonis” per tutti coloro che non hanno assolto entro i termini gli adempimenti richiesti e che potranno regolarizzare la propria posizione, ed essere ammessi alla ripartizione delle quote, presentando domanda entro il 2 ottobre 2017 e versando contestualmente una sanzione di 250 euro tramite modello F24, indicando il codice tributo 8115.
Di seguito una sintesi delle date utili per gli enti di volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche interessati al cinque per mille:
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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