Per il modello 730/2017 di prossima compilazione è stata stabilita una maggiore detrazione fiscale per l’assicurazione di persone con disabilità grave. Chiariamo come viene disciplinata e in quali casi è possibile beneficiarne.
La legge “Dopo di noi” (legge 22 giugno 2016 n.112), che detta disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, stabilisce la creazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela.
Le agevolazioni fiscali previste dalla norma sono di due tipi:
- detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative;
- contratti a tutela dei disabili gravi.
In generale è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
L’importo complessivamente detraibile è pari a:
- 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
- 291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per le persone con disabilità grave (così definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) dal periodo di imposta 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro (articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir) l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative che coprono il rischio di morte.
La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001,i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
La condizione di disabilità è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).
La situazione di gravità deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dalla legge, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse unità sanitarie (articolo 4, legge 104/1992).
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Fabrizio Tortelotti