Che cosa si intende per “lavoratore trasfertista”? Qual è la corretta imposizione e applicazione del regime fiscale a cui sottoporre le eventuali maggiorazioni o indennità erogate a tale lavoratore? Con i requisiti identificati ed inseriti al comma 7-quinquies dell’art. 51 del DPR 917/1986 (Tuir imposte dirette), il Legislatore ha permesso la corretta identificazione di tali soggetti e quindi la puntuale gestione fiscale e contributiva delle indennità riconosciute.
Le nuove previsioni
Il nuovo comma 7-quinquies dell’art. 51 del DPR 917/1986 permette la corretta lettura del comma 6 dello stesso art. 51 (imposizione fiscale al 50% delle maggiorazioni corrisposte ai “trasfertisti”) sancendo che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita – trasfertisti, appunto – sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Pertanto, in mancanza contestuale dei requisiti sopra elencati, ai lavoratori sarà applicabile il comma 5 del Tuir 917/1986 e quindi il trattamento previsto per le indennità di trasferta.
Alla luce delle novità introdotte, diviene importante l’indicazione – o meno – del luogo e della sede di lavoro nella lettera di assunzioni al fine di identificare il lavoratore come trasfertista o comandabile in trasferta.
Ai fini ispettivi per il corretto riconoscimento delle indennità, rilevano le difformità riscontrate nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. lavoratori trasferisti nell’accezione chiarita dalla Suprema Corte (cfr. sent. N. 3066 del 17 febbraio 2016).
Le somme erogate ai “trasfertisti”, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa, hanno natura esclusivamente retributiva (Cfr Cass. Sent. N. 5289 del 6 marzo 2014).
Trasferte “fittizie”
Con riguardo alla non conforme registrazione della voce “indennità di trasferta”, il Ministero del Lavoro, con la nota del 14 giugno 2016, ha avuto modo di precisare che la sanzione per infedele registrazione andrà applicata:
- in presenza di una indennità registrata nel Lul riconducibile a trasferta in realtà mai effettuata, emolumenti che vengono dunque corrisposti per occultare retribuzioni erogate ad altro titolo e con finalità presumibilmente elusive (es. registrazione sotto la voce “trasferta Italia” di compensi relativi ad ore di lavoro straordinario svolte);
- nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di emolumenti corrisposti per compensare le prestazioni lavorative in realtà svolte dai trasfertisti per i quali è previsto, come detto, un regime contributivo di minor favore.
Le sanzioni applicabili possono così riassumersi:
- recupero contributi INPS e INAIL;
- sanzioni ex art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000 per evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero: pari al 30% in ragione d’anno entro il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Raggiunto tale tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora;
- sanzione ex art. 39 c. 7 L. n. 133/2008 per infedele registrazione nel LUL: da minimo 150 a massimo 6.000 euro in base al n. dipendenti coinvolti e alla durata della condotta illecita;
- sanzione ex. art. 5 L. n. 4/1953 come mod. d.lgs. 151/2015 per omissioni o inesattezza nelle registrazioni apposte sul prospetto paga: da 150 a 900 euro, maggiorata euro in base al n. dipendenti coinvolti e alla durata della condotta illecita.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato