Deduzione erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave

Sono deducibili dal reddito le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito posti in essere nei confronti dei trust o dei fondi/vincoli che hanno come fine l’assistenza e la cura delle persone affette da grave disabilità. Vediamo quali sono le regole per la deducibilità.

Il 25 giugno scorso è entrata in vigore la legge n.112/2016 (“Dopo di noi”) la quale prevede una serie di misure finalizzate al benessere, alla piena inclusione sociale e all’autonomia delle persone con disabilità. Tra le misure sono presenti anche incentivi fiscali che mirano ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione (di cui all’art. 2645ter c.c.) e di fondi speciali con finalità esclusiva di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Si tratta, in pratica, di una legge volta ad introdurre nuove forme di sostegno all’inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali e invalidità grave, attraverso strumenti finalizzati ad assicurare la protezione di tali soggetti, anche in un periodo successivo alla morte dei genitori.

Viene stabilito che alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, si applica la deducibilità dal reddito complessivo dell’erogante, ai sensi dell’art. 14 co. 1 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000,00 euro annui.

Di conseguenza viene estesa, con limiti maggiorati, la disciplina di deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore delle erogazioni liberali in denaro o in natura alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale (APS), alle fondazioni e associazioni riconosciute che operano in determinati settori, che sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.

Sono pertanto tre gli strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle persone affette da grave disabilità (così come definita dall’art. 3, comma 3, della legge 104/1992) può pianificare le diverse forme di assistenza, sulle quali si riscontra il beneficio fiscale sopra indicato:

  • trust
  • vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-terc.
  • fondi speciali composti da beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Analizziamoli in breve considerando che tali strumenti si rivolgono non solo ai genitori ma anche a qualsiasi altro soggetto che presta assistenza a disabili gravi.

Trust

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (trustor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

In base alle condizioni richieste per la fruizione delle agevolazioni, fa riferimento unicamente ad un trust di famiglia avente lo scopo di tutelare una o più persone con disabilità grave. I beneficiari esclusivi del trust possono essere solo le persone affette da disabilità grave.

Vincolo di destinazione

Il vincolo di destinazione (regolato dall’art. 2645 ter c.c.) è un negozio giuridico unilaterale, in forza del quale un soggetto vincola determinati beni (immobili e mobili registrati) per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela (secondo l’ordinamento italiano), a favore di uno o più beneficiari determinati.

La sua funzione principale è sottrarre una parte dei beni di un soggetto alla regola generale dettata dall’articolo 2740 cc, in base alla quale ciascuno risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”.

Infatti, secondo quanto prescrive testualmente l’articolo 2645-ter cc, per effetto della trascrizione dell’atto istitutivo di un vincolo di destinazione, quest’ultimo diviene opponibile ai terzi e i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva.

Fondi speciali con contratto di affidamento fiduciario

Il terzo strumento messo a disposizione per la realizzazione delle finalità previste dalla L. 112/2016 è la costituzione di “fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione” e disciplinati dal “contratto di affidamento fiduciario”.

Si tratta di un contratto con il quale un soggetto (affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest’ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.

Il soggetto affidatario può essere anche una ONLUS che opera prevalentemente nel settore della beneficenza (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3), D.lgs. 460/1997)

Per quanto concerne gli effetti, il contratto di affidamento dà origine ad un “patrimonio segregato” rispetto al patrimonio dell’affidatario.

Infatti, l’affidatario riceve beni gravati da uno specifico vincolo di destinazione che non vanno a confondersi con il patrimonio personale dell’affidatario stesso.

Fabrizio Tortelotti