Ai contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ricorrendo determinate condizioni, è riconosciuto un credito d’imposta di 80 euro mensili pari a 960 euro annui (c.d. bonus Renzi). Ne ripercorriamo gli aspetti salienti ai fini della compilazione del modello 730.
Innanzitutto va precisato che il bonus Renzi è un beneficio spettante se:
- l’imposta lorda afferente il lavoro dipendete risulta superiore alle relative detrazioni per lavoro dipendente;
- il reddito non supera i 26.000 euro.
Il bonus 80 euro è un beneficio economico a regime (art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014 Legge di Stabilità 2015) da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati (per esempio compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative).
Restano esclusi dall’aiuto economico:
- gli incapienti (coloro che guadagnano meno 8.000 euro annui), in quanto non pagano l’Irpef grazie alle detrazioni da lavoro dipendente;
- i pensionati;
- i contribuenti con redditi diversi da lavoro dipendente.
L’importo del “Bonus Renzi” è fisso (960 euro annui) e viene erogato:
- in misura piena nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo;
- in misura ridotta applicando il c.d. “meccanismo di décalage”, se il reddito si colloca tra i 24.000 euro e i 26.000 euro. La riduzione dell’aiuto si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: 960 x [(26.000 – reddito complessivo) /2.000].
L’agevolazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno e:
- sarà riconosciuto per intero (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno;
- sarà proporzionato a tale periodo per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi.
L’agevolazione spetta a condizione che l’Irpef lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. È necessario precisare che non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente. In altri termini il fatto che un lavoratore non paghi l’Irpef non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio. Per esempio: il contribuente che dichiara 12.000 euro riceve comunque i 960 euro anche se non paga Irpef perché il coniuge e figlio a carico risultano a carico oppure gode di spese sanitarie o di recupero edilizio detraibili.
L’importo del credito viene riconosciuto dal sostituto d’imposta che provvede a certificarlo nella CU/2017. Le varie circostanze trovano spazio nella sottosezione “Credito Bonus Irpef”:
Il TFR in busta paga rappresenta un importo che può indurre in errore il contribuente oppure condizionare la determinazione della spettanza del bonus 80 euro. Tuttavia, il reddito derivante dalla liquidazione del TFR in busta:
- deve comunque essere sommato ai redditi di lavoro tassati in via ordinaria per la verifica della capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Ciò può far sorgere, in capo a soggetti prima incapienti, il diritto a percepire il bonus, fino a quel momento negato;
- non deve essere considerato nel computo del reddito da lavoro dipendente ai fini della verifica del requisito reddituale.
Mentre ai fini della condizione di capienza l’importo della quota TFR in busta viene ricompreso nel reddito di lavoro dipendente, ai fini della verifica del requisito reddituale è di particolare importanza l’indicazione della quota TFR in busta paga nel relativo campo del modello 730/2017. Solo così l’aiuto economico viene determinato correttamente nel suo ammontare oppure viene riconosciuto in quanto ai fini della verifica del requisito reddituale e della determinazione del bonus occorre sottrarre l’importo della quota TRF in busta paga dal reddito da lavoro dipendente.
Il caso opposto si verifica quando il contribuente risulti titolare di redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca. A questo proposito si precisa che tale tipologia di reddito, pur non essendo compreso nel reddito complessivo, rileva ai fini del calcolo del bonus.
Chi presta assistenza fiscale provvederà a ricalcolare l’importo del bonus e a riconoscere solo quello effettivamente spettante, recuperando l’eventuale differenza, oppure a recuperarlo integralmente, nel caso in cui non spetti affatto. È il caso di segnalare, infine, che attraverso la compilazione del 730 è anche possibile ottenere il bonus quando il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (per esempio datori di lavoro privati di colf, badanti, giardinieri) oppure se, per una qualsiasi ragione non l’ha riconosciuto in busta paga.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN