Gli studenti universitari godono della detrazione in riferimento alle spese sostenute per la frequenza di corsi di studio universitario o di specializzazione e/o di perfezionamento se già laureati. Ma cosa detrarre nello specifico e quanto? Ecco una sintesi.
La detrazione in oggetto è riconosciuta in riferimento a:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari, ancorché erogati da consorzi ai quali partecipa l’Ateneo statale con quota di maggioranza;
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
La detrazione compete nella misura del 19 per cento:
- per le università statali, sull’intero importo corrisposto;
- per le università italiane private e per quelle straniere all’estero, nel limite massimo fissato annualmente con decreto del Miur ed è detraibile in misura diversa a seconda dell’area disciplinare e alla Regione in cui ha sede il corso di studio (indicati in dettaglio nell’allegato 1 del Decreto); per l’anno d’imposta 2016 si deve far riferimento al Decreto del MIUR n.993 del 23.12.2016:
Agli importi indicati nella tabella devono essere aggiunti quelli relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Per le spese di frequenza a corsi di istruzione presso università estere è necessario far riferimento ai corsi tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.
Per i master di primo e secondo livello, i corsi di dottorato e di specializzazione tenuti presso università private l’importo massimo detraibile (nel limite individuato dal MIUR sono incluse sia la spesa sostenuta per il test di ammissione che quella per l’imposta di bollo) è pari a:
Cosa detrarre?
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la tassa regionale;
- i corsi tenuti dalle università telematichese istituite e riconosciute con decreto del Miur;
- le spese di iscrizione ai dottorati di ricerca;
- le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musicae ITS.
Non sono detraibili:
- le spese per rilascio di certificati, compresa l’imposta di bollo relativa, eventuali more e sanzioni nonché il duplicato del badge identificativo o del libretto;
- i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero;
- le spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici e materiale di cancelleria;
- le spese di trasporto, vitto ed alloggiosostenute allo scopo di permettere allo studente la frequenza delle lezioni.
La detrazione compete anche se la spesa è sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico.
Quali documenti presentare e conservare?
Devono essere esibite e conservate, a comprova del sostenimento della spesa, ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti, sia per le università pubbliche che private.
Rita Martin – Centro Studi CGN