Il DM 27 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 17 marzo 2017, ha confermato, anche per l’anno 2017, le percentuali di compensazione IVA già applicabili dai produttori agricoli nel 2016 per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
Si ricorda che il quadro normativo è costituito:
- dal DM 30 dicembre 1997 che ha fissato al 7% l’aliquota per i bovini e dal DM 23 dicembre 2005 che ha fissato al 7,3% l’aliquota per i suini;
- dall’art. 1, co. 45 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che ha introdotto la possibilità di innalzare, per l’anno 2017, le percentuali di compensazione IVA fino al 7,7% per le cessioni di animali vivi della specie bovina e bufalina e fino all’8% per le cessioni di suini vivi;
- dal DM 26 gennaio 2016 che ha innalzato tali percentuali al 7,65% e al 7,95%.
Il DM 27 gennaio 2017, modificando l’art. 1 co. 2 del DM 26 gennaio 2016, proroga al 2017 le percentuali di compensazione già fissate per il 2016. Conseguentemente, anche per il corrente anno, le percentuali di compensazione sono stabilite nella misura del:
- 7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina;
- 7,95%, per le cessioni di animali vivi della specie suina.
Tali percentuali hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2017, ciò significa che le nuove percentuali di compensazione dovrebbero trovare applicazione:
- dalla liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017);
- dalla liquidazione IVA relativa al mese di febbraio 2017 (scadenza 16 marzo 2017);
- dalla liquidazione IVA relativa al mese di marzo 2017 (scadenza 18 aprile 2017);
- dalla liquidazione IVA relativa al 1° trimestre 2017 (scadenza 16 maggio 2017).
I produttori agricoli che hanno effettuato liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio applicando, ai fini della detrazione, percentuali di compensazione maggiori potranno recuperare la differenza fra l’imposta versata e l’imposta dovuta nell’ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2017 (modello IVA 2018).
Per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina, compresi al n. 2) della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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