In vista della scadenza della prima rata IMU e TASI prevista per il 16 giugno, in questo articolo riepiloghiamo le regole da osservare per la corretta determinazione dei tributi dovuti. La scadenza resta fissata al 16 giugno in quanto il tax day del 30 giugno riguarda esclusivamente le imposte erariali.
Le norme che disciplinano l’IMU (art. 13, comma 13 bis D.L. n. 201/2011) dispongono quanto segue:
- il versamento della prima rata dovuta per il 2017 può essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016;
- le variazioni rispetto all’anno precedente deliberate dai Comuni saranno applicate in sede di versamento del saldo conguagliando quanto versato con la prima rata;
- i Comuni devono comunicare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell’IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017 con pubblicazione nel sito del Dipartimento delle Finanze;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
La prima rata in scadenza il prossimo 16 giugno 2017 potrà essere determinata:
- in ragione del 50% dell’imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2016;
- applicando il 50% dell’imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni eventualmente già deliberate dal Comune per l’anno 2017.
Relativamente alla TASI, le modalità e i termini di versamento sono disciplinati dal comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) e, anche in questo caso, è previsto che “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2017 sarà eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito già richiamato alla data del 28 ottobre 2017.
In sede di determinazione dell’importo dovuto occorre tener presente che:
- acconto e saldo devono comunque essere uguali nell’importo. In caso di acquisto di un immobile nel corso del primo semestre 2017 (per esempio in data 30 aprile 2017) non è corretto calcolare l’acconto dell’imposta dovuta solo con riferimento ai mesi di possesso riguardanti il primo semestre 2017. Occorre, invece, calcolare l’imposta complessivamente dovuta per i mesi che vanno da maggio a dicembre e versare l’acconto nella misura del 50% dell’importo complessivamente dovuto;
- l’importo minimo è fissato dal Comune e rappresenta l’importo al di sotto del quale non si è chiamati a versare. Il possessore, oltre a individuare le aliquote corrette da applicare, deve prestare attenzione a quale sia l’importo minimo fissato dal Comune. Se la delibera nulla dovesse prevedere al riguardo, occorre considerare 12 euro quale importo minimo.
Di grande importanza è il capitolo delle esenzioni in quanto i tributi in commento non si applicano:
- all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, sempreché risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
I Comuni:
- possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato, dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.
Una regola particolare è stata stabilita in caso di immobili concessi in comodato tra parenti entro il primo grado (figli o genitori) che li utilizzano come abitazione principale. È stabilito che la base imponibile Imu e Tasi è ridotta del 50% per le unità immobiliari (e relative pertinenze), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Occorre però rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il contratto deve essere registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN