Quali sono le regole per la conservazione della documentazione relativa alla ristrutturazione edilizia? Quale documentazione deve controllare il Caf/professionista per apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi? Come effettuare i controlli?
Ipotizziamo che un contribuente, giunto alla terza rata di detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio (ad esempio manutenzione straordinaria), si presenti presso la sede del Caf per la compilazione della dichiarazione dei redditi. È un nuovo cliente e, pertanto, non è mai stata visionata alcuna documentazione relativa a tale intervento.
È probabile che, alla vostra richiesta di visionare la documentazione, il contribuente vi faccia notare che sono già tre anni che sta detraendo l’intervento in esame e che lo scorso anno l’altro Caf a cui si era rivolto aveva chiesto solamente la copia del modello 730 relativo all’anno precedente.
In tale situazione, purtroppo, non avendo mai visionato la documentazione, per la compilazione del modello 730 non è possibile basarsi sui dati contenuti nel modello 730 precedentemente compilato (peraltro da un altro intermediario). In caso di controllo, infatti, l’Amministrazione finanziaria chiederà al Caf la documentazione attestante gli oneri indicati e, in mancanza, comminerà la sanzione ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 241/1997 (imposte, interessi e sanzioni nella misura del 30% della somma contestata).
Nel caso in esame, purtroppo, la risposta da dare al “nuovo” cliente è solamente una: “Deve consegnarmi la documentazione in quanto devo apporre il visto di conformità sugli oneri che inserisco nella dichiarazione dei redditi. Il Caf a cui si è rivolto lo scorso anno avrebbe dovuto chiederle di esibire la relativa documentazione”.
Ma cosa significa per il Caf/professionista apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.7/E del 4 aprile 2017 con l’obiettivo di delineare il perimetro di applicazione, il significato e la responsabilità che derivano dall’apposizione del visto di conformità, indicando la documentazione che il Caf/professionista deve controllare per apporre correttamente il visto di conformità così come previsto dall’art. 34 D.lgs. n. 241/1997.
Nelle pagine iniziali della circolare sopra ricordata, infatti, viene indicato che il Caf o il professionista abilitato è tenuto a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del DM n. 164 del 1999 e, ad esempio, in merito alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (anche quelle successive al quinto anno da quello nel quale è stata sostenuta la spesa), per evitare la responsabilità derivante dall’infedele apposizione del visto di conformità, il Caf/professionista deve:
- verificare che le detrazioni d’imposta spettino in base alle risultanze dei dati della dichiarazione rispetto ai documenti presentati dal contribuente
- conservare la relativa documentazione affinché sia possibile “dimostrare” all’Amministrazione finanziaria di aver operato nel rispetto della legge
e questo, per tutti gli anni nei quali la detrazione è richiesta in dichiarazione.
Per ciò che riguarda il periodo di accertamento delle spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio, particolare interesse hanno destato le sentenze della Corte di Cassazione e delle Commissioni tributarie.
Infatti, la sentenza n. 2597 dell’11 giugno 2015 della Commissione tributaria regionale di Milano, la sentenza n. 36/3/2013 e la sentenza n. 128/2/17 del 15 maggio 2017 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia hanno, a vario titolo, sancito importanti novità in materia di decadenza della detrazione relativa a spese per il recupero del patrimonio edilizio. In particolare, i giudici emiliani hanno stabilito che, qualora l’Agenzia delle Entrate intenda disconoscere la detrazione relativa alle spese in esame, essa è tenuta ad utilizzare lo strumento dell’avviso di accertamento, potendo procedere soltanto con riferimento all’anno in cui i costi sono stati sostenuti.
In altri termini, i giudici di merito, ai fini della spettanza dell’agevolazione in esame, hanno dato rilevanza al momento in cui è sorto il presupposto che ha determinato il diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultima sia frazionata in più anni in base alla normativa al tempo vigente.
Sempre secondo il Collegio di merito, l’Ufficio non può accertare uno degli anni in cui si sviluppa il processo di rateazione della detrazione, ma deve verificare, invece, l’anno in cui le spese sono state sostenute e indicate per la prima volta nella dichiarazione dei redditi.
Ci si chiede, pertanto, se:
- la detrazione in esame debba essere considerata definitivamente acquisita qualora l’Amministrazione finanziaria non abbia verificato la non spettanza entro il termine previsto per l’accertamento della dichiarazione nella quale sono state inserite per la prima volta le spese in oggetto;
- la documentazione di supporto (fatture, bonifici, ecc) debba essere conservata non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è sorto il diritto.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 7/E del 2017, ha preso esplicita posizione in merito ritenendo che il diritto al controllo maturi con riferimento a ciascuno degli anni nei quali la spesa è indicata in dichiarazione e portata in detrazione. In altri termini, l’Amministrazione ritiene che il diritto alla detrazione maturi in ciascuno degli anni e non esclusivamente nel primo. Nella suddetta circolare, infatti, precisa che “Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa”.
Considerato che l’orientamento giurisprudenziale (rispetto a quello dell’Amministrazione finanziaria) sta ormai consolidandosi, vista la evidente contrapposizione, è indispensabile che l’Agenzia delle Entrate si esprima ulteriormente in merito alla questione sopra ricordata. In mancanza, infatti, per far valere l’orientamento giurisprudenziale, il Caf dovrebbe ricorrere alla competente Commissione tributaria tutte le volte che viene contestata la detrazione, con evidente peggioramento della condizione per il contenzioso.
Marco Beacco e Massimo D’Amico – Centro Studi CGN