Con la Risoluzione n. 123 del 28 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per versare la ritenuta sui compensi erogati ai raccoglitori occasionali di tartufi, deve essere utilizzato nel modello F24 il codice tributo 1040, già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che l’art. 29 della Legge n. 122/2016 (Legge Europea 2015-2016) ha inserito l’art. 25-quater del DPR 600/73, che ha modificato il regime fiscale applicabile alle attività di raccolta di tartufi da raccoglitori occasionali privi di partita IVA. Infatti, dal 1° gennaio 2017, i compensi dovuti a tali raccoglitori occasionali sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta di ammontare pari all’aliquota prevista per il primo scaglione IRPEF, applicata sul 78% del totale dei corrispettivi ricevuti (viene riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).
Per il versamento della citata ritenuta, i sostituti d’imposta utilizzeranno il codice tributo 1040 che dovrà essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati, rispettivamente, “00MM” e “AAAA”.
Restano fermi per il cessionario gli obblighi di:
- comunicazione annuale alle Regioni delle quantità del prodotto commercializzato;
- comunicazione annuale alle Regioni della provenienza territoriale del prodotto commercializzato;
- certificazione, al momento della vendita, della provenienza del prodotto, della data di raccolta e di quella di commercializzazione.
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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