I contributi versati per riscattare gli anni di laurea consentono di recuperare il periodo del corso legale universitario nell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione. Ecco le indicazioni operative per beneficiare della detrazione dei contributi nel modello 730.
Uno degli incentivi più importanti, in termini economici, che favorisce la scelta di riscattare la laurea è il beneficio fiscale connesso al pagamento dei contributi da riscatto pagati.
Possono essere oggetto di riscatto i periodi legati al conseguimento di:
- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
- diploma di laurea degli ordinamenti anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei);
- ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche);
- diplomi di specializzazioni post laurea;
- dottorati di ricerca;
- diplomi rilasciati da istituti di alta formazione artistica musicale.
Inoltre se il titolo di studio ha valore in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all’estero. Non possono essere riscattati i periodi d’iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o di riscatto.
I contributi previdenziali volontari versati nell’anno per il riscatto degli anni universitari di laurea sono considerati oneri deducibili o detraibili a seconda dei casi e devono essere inseriti nel quadro E – sezione II del 730/2017.
I contributi previdenziali e assistenziali, obbligatori e volontari, versati all’ente pensionistico di appartenenza, sono oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef così come dispone l’art. 10 del Tuir.
La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico (limite reddituale attualmente pari a euro 2.840,51)
Quindi la deducibilità del riscatto di laurea può essere destinata anche al genitore che versa a proprio carico l’onere per il riscatto della laurea del figlio.
Quando invece il riscatto degli anni laurea è effettuato in favore di familiari che non hanno cominciato un’attività lavorativa e non sono iscritti né all’Inps né ad altre forme obbligatorie di previdenza, questi familiari laureati non possono usufruire della deduzione fiscale.
Così come ricorda la Circolare n.7/E del 4 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi 2017, nel rigo E8/E10 del 730/2017, è possibile indicare con il codice 32 i contributi versati per il riscatto degli anni di corsi universitari di studio per i familiari a carico. L’INPS, con Circolare 11.03.2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti “inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR comma 1 lettera E.
Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato.
Vale il principio di cassa, quindi è importante ai fini fiscali la data del pagamento da parte del soggetto passivo. Ad esempio, ai fini della deducibilità, nel 730/2017 sono deducibili tutti i contributi da riscatto versati nell’anno d’imposta 2016, indipendentemente dall’anno di competenza al quale si riferiscono. Conta l’anno in cui avviene la spesa, ossia il versamento dei contributi oggetto di deducibilità.
Fabrizio Tortelotti