Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni arrivano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) che sostituiranno progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili. Ecco per voi una sintesi delle caratteristiche e delle conseguenze operative di questa novità.
La disposizione è contenuta nell’art. 9-bis del DL 50/2017, è entrata in vigore dal 24 giugno 2017 e sarà pienamente operativa relativamente al periodo d’imposta 2017. La principale differenza rispetto agli studi di settore sta nel fatto che, mentre questi ultimi nacquero come strumento di accertamento dei contribuenti medio/piccoli e con caratteristiche standardizzate (commercianti, artigiani, eccetera), gli ISA rappresentano, essenzialmente, uno strumento di compliance e di selezione dei contribuenti da assoggettare a verifica con gli strumenti tradizionali.
Gli indici sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta (le prime indiscrezioni indicano 8 anni) e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. All’applicazione degli ISA fa seguito un giudizio di affidabilità fiscale del contribuente, espresso su una scala da 1 a 10.
Il grado di affidabilità è rilevante:
- ai fini dell’accesso al regime premiale;
- per la definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Il procedimento di approvazione, integrazione e revisione degli ISA è analogo a quello previsto per gli studi di settore e si fonda sui seguenti passaggi:
- approvazione: gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati;
- integrazioni: dopo l’approvazione, gli indici possono essere integrati al fine di tener conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali;
- revisione: gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
I contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. La raccolta di dati avverrà a mezzo programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati.
Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l’attività;
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- dichiara ricavi di cui all’art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR di ammontare superiore al limite che sarà stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.
Ulteriori cause di esclusione possono essere previste con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per migliorare il profilo di affidabilità funzionale all’accesso al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA, nel senso che su tali maggiori importi vanno calcolate e versate le imposte indicate. La dichiarazione di componenti ulteriori non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi a condizione che le maggiori imposte siano versate entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette, con facoltà di versamento rateale.
Il regime premiale connesso all’applicazione degli ISA consiste nel riconoscimento di precisi benefici fiscali in relazione ai diversi livelli di affidabilità raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione. I benefici riguardano:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72 (lett. d);
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. I benefici relativi all’esclusione dalla disciplina delle società di comodo, alla riduzione dei termini di accertamento e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (art. 9-bis co. 13 del DL 50/2017).
I benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale saranno definiti, anche con riferimento alle annualità pregresse, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che prevederà, inoltre, la differenziazione dei termini di accesso ai benefìci in relazione al tipo di attività.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN