In alcuni casi disciplinati dalla Legge, in alternativa al riporto in compensazione verticale dei crediti trimestrali IVA, il contribuente può chiedere il rimborso (anche parziale) dei primi tre trimestri dell’anno. Il quarto trimestre, al contrario, potrà essere richiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale. Ecco i requisiti per poter accedere al rimborso.
La procedura di rimborso riguarda i periodi di gennaio/marzo, aprile/giugno e luglio/settembre indipendentemente dalla circostanza che il contribuente liquidi l’IVA con periodicità mensile o trimestrale.
Per poter accedere al rimborso, è necessario aver maturato un credito superiore a 2.582,28 euro e deve sussistere almeno una di tali condizioni:
- aver effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse di più di 10 punti percentuali rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- aver effettuato nel trimestre operazioni non imponibili – di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 – nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- aver effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
- aver effettuato operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
La richiesta va presentata per via telematica all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione del modello “IVA TR”, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo il seguente calendario:
1° gennaio – 31 marzo: scadenza per la presentazione del modello IVA TR 30 aprile
1° aprile – 30 giugno: scadenza per la presentazione del modello IVA TR 31 luglio
1° luglio – 30 settembre: scadenza per la presentazione del modello IVA TR 31 ottobre
La data di scadenza è perentoria. Infatti la presentazione del modello oltre le scadenze sopra indicate non può essere regolarizzata e il contribuente perde il diritto ad ottenere il rimborso per l’eccedenza di IVA maturata nel singolo trimestre di riferimento.
Gli uffici, nell’ambito della procedura di rimborso, attribuiscono un numero cronologico e formano, trimestralmente, una graduatoria in base alla quale poi verranno eseguiti gli accrediti. I rimborsi devono essere eseguiti entro il 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e in caso di tardività nell’esecuzione dei rimborsi, sulle somme rimborsate, si applicheranno gli interessi in ragione del 2% annuo con decorrenza dal giorno di scadenza del loro pagamento.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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