Il “decreto semplificazioni” (D.Lgs. n. 175/2014) ha introdotto importanti modifiche nella disciplina relativa all’assistenza fiscale e in tema di controlli formali. Di recente la Legge di Bilancio 2017 e il DL n.50/2017 hanno ulteriormente modificato le soglie al di sopra delle quali il professionista abilitato è chiamato ad apporre il visto di conformità. Chiariamo quali sono gli adempimenti a carico dei professionisti per essere abilitati all’apposizione del visto di conformità.
Il DM n. 164/1999, all’art. 21, prevede che, per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono preventivamente comunicare alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale una comunicazione contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività, corredata dalla documentazione prevista dallo stesso decreto, a mezzo PEC ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
A tale comunicazione devono inoltre essere allegati, oltre a copia della Polizza assicurativa della responsabilità civile, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell’artt. 45 e 46 del DPR 445/2000:
- dichiarazione relativa al possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del DM 164/1999 e all’insussistenza di provvedimenti di sospensione (e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza.
Il professionista è abilitato al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione e può quindi prestare assistenza fiscale, ferma restando la verifica da parte della Direzione regionale della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Nel caso di riscontro di carenze o irregolarità, il professionista viene informato dalla Direzione regionale al fine di integrare e/o regolarizzare la comunicazione.
Nell’ipotesi in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR, in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/1998, lo stesso può essere abilitato qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale.
Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione professionale che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.
Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA.
In entrambi i casi, nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte o della società di servizi.
La trasmissione telematica sarà effettuata dall’associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
In merito alle garanzie richieste, la polizza assicurativa della responsabilità civile di cui all’art. 22 del D.M. 164/1999 deve rispettare le seguenti condizioni:
- deve far riferimento alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997;
- il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non essere inferiore a € 3.000.000,00;
- non contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
- per gli errori commessi durante il periodo di validità della polizza, deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo;
- non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali.
I professionisti abilitati già iscritti nell’elenco informatizzato, al momento del rinnovo della polizza assicurativa, non devono presentare una nuova domanda redatta secondo l’art. 21 del D.M. 164/1999.
Il professionista abilitato che intende mantenere l’iscrizione nell’elenco informatizzato, infatti, deve provvedere entro trenta giorni dalla data di scadenza della polizza (art. 21, comma 3, D.M. 164/1999), a far pervenire alla Direzione copia del rinnovo della polizza o copia dell’attestato della quietanza di pagamento rilasciata dalla compagnia assicurativa. Nel caso, invece, di diversa polizza assicurativa o nel caso di differente compagnia o stessa compagnia con numero di polizza differente dalla precedente, è necessario produrre copia integrale della stessa, insieme alla quietanza di pagamento.
I professionisti che non inviano la polizza vengono invitati dalla Direzione Regionale a provvedervi tempestivamente con l’avviso che, in mancanza di regolarizzazione non possono apporre visti di conformità. Qualora non ottemperino alla successiva richiesta formale di sanare la posizione entro il termine di quindici giorni, saranno cancellati dall’elenco per rinuncia all’iscrizione.
Il professionista deve sempre garantire la continuità della copertura assicurativa; pertanto, dovrà verificare che la data di rinnovo o la stipula della nuova polizza coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.
In conclusione, la Direzione regionale, a seguito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, iscriverà il professionista nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di invio della comunicazione.
Marco Canese – Centro Studi CGN