Quali sono le regole per dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro? Ecco la risposta.
Il risparmio fiscale spetta a colui che risulta aver effettuato il versamento: saranno pertanto beneficiati anche i contributi versati qualora il servizio domestico o l’assistenza siano effettuati in favore di familiari del datore di lavoro, anche non fiscalmente a carico.
Non viene dedotto l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri. Sono spesabili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
I contributi di assistenza contrattuale per l’accesso alle prestazioni della Cassa Colf e quelli forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del D.Lgs. n.109 del 2012) non usufruiscono di agevolazioni fiscali.
Per quanto concerne i rapporti di lavoro domestici, dato che per essi i versamenti contributivi vanno effettuati per trimestri solari, il contribuente potrà portare in deduzione nel modello 730/2017 le somme effettivamente versate nell’anno 2016 secondo il principio di cassa ovverosia i contributi:
- versati a gennaio 2016 e relativi al quarto trimestre 2015;
- versati ad aprile, luglio e ottobre 2016 relativi ai primi tre trimestri del 2016.
I contributi relativi al IV trimestre 2016 e pagati nel mese di gennaio 2017 saranno deducibili solo nel modello Unico PF 2018 (o nel modello 730/2018).
L’importo dei contributi varia in base alla retribuzione oraria, ma per i rapporti superiori alle 24 ore settimanali scatta un importo forfetario. Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a meno che non siano giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità), i contributi da versare sono maggiori.
Come precisato nelle C.M. 19/E/2012 e 7/E/2017, i contributi previdenziali versati attraverso i voucher per il lavoro domestico potranno anche essi essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall’articolo 10, comma 1, lett. e), e comma 2 del Tuir, per la quota rimasta a carico e comunque sempre per un importo non superiore a 1.549,37 euro. Poiché tali contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente, lo stesso potrà considerarlo interamente deducibile nei limiti previsti. Al fine di attestare il riconoscimento dell’onere il committente dovrà:
- conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
- conservare copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore(procedura con voucher cartaceo);
- conservare la documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro(procedura con voucher telematico);
- attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
Per le prestazioni di cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Nel modello 730/2017 i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno esposti nel rigo E23.
Fabrizio Tortelotti