Con la Circolare del 5 luglio 2017, n. 107, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la gestione delle nuove prestazioni di lavoro occasionale, introdotte dall’art. 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giungo 2017, n. 96.
La disposizione normativa consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, mediante l’utilizzo del “Libretto Famiglia” o del “Contratto di prestazione occasionale”, in ragione delle diverse categorie di datori di lavoro e delle relative specificità.
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano l’uso dei suddetti strumenti, entro i seguenti limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al servizio: Prestazioni Occasionali.
L’erogazione del compenso al lavoratore avverrà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..
A tal fine, l’utilizzatore dovrà preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore e l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, mediante:
- versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale (CLOC).
- nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).
Nel dettaglio, possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Questo risulta composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Sarà onere dell’utilizzatore comunicare, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS:
- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
Diversamente, il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore (professionista, lavoratore autonomo, imprenditore, associazione, fondazione ed altri enti di natura privata, amministrazioni pubbliche e imprese del settore agricolo) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché:
- non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa;
- l’importo del compenso giornaliero non sia inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa
- giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale (oltre ai limiti di carattere generale) non è ammesso per i datori di lavoro:
- che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, computati in riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale;
- delle imprese dell’edilizia e di settori affini;
- delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
- delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- in caso di esecuzione di appalti di opere o servizi;
- in agricoltura, salvo la specifica disciplina.
L’utilizzatore, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato