A partire dallo scorso 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a segnalare agli intermediari, tramite il canale telematico Entratel, le irregolarità riscontrate nelle attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti.
Le segnalazioni riguardano i dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno d’imposta 2013 (ovvero le dichiarazioni fiscali che andavano presentate nel 2014).
Chi sono i soggetti coinvolti?
Ai fini della presentazione delle dichiarazioni dei redditi con il sistema Entratel, si considerano soggetti incaricati alla trasmissione:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- i soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, con laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32 del D.Lgs. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- gli altri incaricati individuati con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qual è l’obbligo degli intermediari telematici?
Gli intermediari sono tenuti all’invio telematico delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti e delle dichiarazioni predisposte dal contribuente stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione.
Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’intermediario deve rilasciare al contribuente l’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, insieme con la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
Cosa devono fare gli intermediari che ricevono la segnalazione?
Gli intermediari che ricevono le segnalazioni di irregolarità, utilizzando l’applicativo denominato In.Te.S.A., entro 30 giorni dalla richiesta potranno fornire all’Agenzia delle Entrate elementi e/o chiarimenti e allegare eventuale documentazione a supporto che giustifichi e motivi l’irregolarità e le anomalie.
Nel caso trascorrano infruttuosamente i 30 giorni e non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità di presentazione telematica delle dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 7-bis del D.lgs 241/97 in materia di violazione di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte della Direzione Regionale competente.
E sempre attraverso lo stesso canale (applicativo In.Te.s.a.), le Direzioni Regionali preposte comunicheranno agli intermediari interessati l’esito delle istruttorie in relazione ai casi segnalati dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate invita quindi gli intermediari a verificare, a partire dalla data del 24 luglio prossimo, l’eventuale presenza di tali segnalazioni sul sito Entratel, anche se con un apposito comunicato stampa, viene fissato al 16 ottobre il termine ultimo per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni in quanto viene confermata la sospensione feriale dei termini anche per questo adempimento.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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