Erogato dall’INPS, l’assegno di maternità è un contributo riservato alle mamme, disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino (art. 66 Legge 448 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni). Come beneficiarne?
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
Qualora, prima del provvedimento di concessione dell’assegno, il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell’assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
Il beneficio è riconosciuto anche alle mamme extracomunitarie che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, del permesso di soggiorno o carta di soggiorno o dello status di rifugiato politico.
Come descritto sopra l’assegno di maternità deve essere presentato esclusivamente dalla madre. Tuttavia, nei seguenti casi particolari, l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre (purché siano cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della carta di soggiorno e residenti in Italia):
- in caso di madre minore di età, la domanda di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne dal genitore della stessa esercente la potestà, o il padre maggiorenne del neonato/a a condizione che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), la domanda può essere presentata dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi , dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori , dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Sia per le nascite avvenute nel 2016 (se non è superato il limite dei sei mesi) che per quelle avvenute nel 2017, le domande presentate nel 2017 devono avere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio o di ingresso nel nucleo familiare da parte del minore non superiore ad euro 16.954,95 e l’importo mensile dell’assegno è pari ad euro 338,89 per 5 mensilità.
Giulia Breda – Centro Studi CGN