Con la Legge 21 giugno 2017, n. 96, il legislatore apporta sostanziali modifiche alle discipline in tema di visto di conformità per crediti scaturenti da dichiarativi fiscali e compensazioni di crediti tributari in F24. Ecco per voi un riepilogo delle novità.
In particolare, il provvedimento in oggetto introduce l’obbligo, per i soli titolari di partita Iva, di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, nel caso di compensazione crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi a Irpef, Ires e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, a prescindere dall’importo.
Inoltre, per espressa previsione dello stesso articolo, viene ridimensionato a 5.000 euro il limite massimo oltre cui i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre, sulla dichiarazione da cui emergono crediti, l’apposito visto di conformità.
Con le risoluzioni del 4 maggio 2017, n. 57/E e del 9 giugno 2017, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al campo d’applicazione e all’entrata in vigore del nuovo dispositivo.
Nel dettaglio, la risoluzione n. 57/E prevede che il nuovo limite di 5.000 euro, per cui si rende necessaria l’apposizione del visto di conformità, operi per tutte le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017, anche se trattasi di dichiarazioni tardive, mentre per quelle presentate entro il 23 aprile 2017 si continueranno ad applicare le precedenti disposizioni.
Ciò in ragione dell’unico riferimento sulla sua efficacia, contenuto nell’art. 67 del provvedimento stesso, che ne stabilisce l’entrata in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 24 aprile 2017 e in osservanza dell’art. 11 delle preleggi, per cui la legge non dispone che per l’avvenire.
Al contrario, per l’obbligo di utilizzo dei canali telematici da parte dei titolari di partita Iva, la stessa Risoluzione fa presente che il relativo controllo degli adempimenti è iniziato a partire dal 1° giugno 2017, a causa dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche.
Con la successiva Risoluzione n. 68/E/2017, inoltre, l’Agenzia delle Entrate elenca, nell’allegato 2, i codici tributo da cui scaturisce il nuovo obbligo, predisponendo le relative tabelle allegate.
In particolare, per quanto interessa alla categoria dei datori di lavoro, si deve effettuare il pagamento del modello F24 contenente compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta, mediante i canali telematici, qualora sia esposto il codice 1816, relativo a imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili (applicata in sede di dichiarazione modello unico), ex art. 1, co. 182, L. n. 208/2015 (cfr. Allegato 2).
Diversamente, non sussiste detto obbligo qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici tributo di cui alla colonna 4 del medesimo allegato, poiché si configura una compensazione verticale.
Ovviamente l’obbligo del canale telematico rimane fermo nei casi già previsti dalla previgente disciplina quali, ad esempio, i versamenti tramite modello F24 con saldo “zero”.
Pertanto, non sono subordinati ai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730, le somme erogate ex art. 1 del D. L. n. 66/2014 e il Bonus Renzi.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato