La manovra correttiva (D.L. 50 del 24/04/2017 art.1) ha apportato sostanziali modifiche all’art. 17-ter, DPR 633/72 estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti (cd. split payment) non solo alle Pubbliche Amministrazioni ma anche ad altri soggetti.
Dal 1° luglio 2017, sono interessati all’applicazione dello split payment anche:
- le società controllate (di diritto o di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate (di diritto) direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- le società controllate (di diritto) direttamente o indirettamente dalle società di cui sopra;
- le società quotate nella Borsa italiana inserite nell’indice FTSE MIB.
Gli elenchi definitivi dei nuovi soggetti interessati sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Elenchi-definitivi/) lo scorso 26/07/2017.
Per quanto riguarda l’elenco delle Pubbliche Amministrazioni interessate dalla disciplina bisognerà fare riferimento al cd. “elenco IPA” ovvero all’elenco delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica.
Come previsto dal D.M. 13/07/2017, a decorrere dal 01/01/2018, saranno assoggettati agli obblighi di split payment tutti i soggetti (P.A, società controllate, società incluse in FTSE MIB) che risulteranno inseriti negli elenchi che il Dipartimento delle Finanze provvederà a pubblicare entro il 15 novembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.
Viste le rilevanti modifiche in ambito soggettivo apportate dal DM 13/07/2017, è stata prevista una clausola di salvaguardia per i soggetti che si sono uniformati alla versione del precedente decreto del 27/06/2017 per le fatture con imposta esigibile a partire dal 01/07/2017 al 24/07/2017 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del sopracitato decreto).
La manovra correttiva ha inoltre esteso l’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, praticamente includendo tra i soggetti interessati (fornitori) anche i professionisti, gli agenti e gli intermediari.
Per quanto riguarda le note di variazione riferite a operazioni fatturate precedentemente al 01/01/2017 bisognerà attenersi al regime IVA applicato all’operazione originaria.
Rimangono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dello split payment:
- le operazioni soggette a reverse charge;
- le operazioni soggette a determinazione forfetaria della detrazione (es. agricoltura e attività agricole connesse artt.34 e 34bis DPR 633/72, associazioni sportive L. 398/1991, attività di intrattenimento art. 74 co.6 DPR 633/72);
- le operazioni soggette a regimi speciali (es. margine, agenzie di viaggio, editoria e altri regimi monofase);
- le operazioni che non comportano l’indicazione dell’IVA (contribuenti minimi e forfetari);
- le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura;
- le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore (servizi di riscossione delle entrate).
L’Unione europea con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L118 del 6 maggio 2017, ha autorizzato l’Italia a prorogare il termine di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti fino al 30/06/2020 (sostituendo la precedente scadenza del 31/12/2017).
Monica Colussi – Centro Studi CGN