Con l’approvazione della legge di conversione del DL n°138/2011 è stato introdotto definitivamente il cosiddetto “contributo di solidarietà”.
Si tratta di una nuova imposta del 3% che si aggiunge all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali per la parte di reddito complessivo lordo annuo che eccede 300.000 euro.
Ai sensi dell’art.8 del Tuir concorrono a formare il reddito complessivo di una persona fisica, ai fini Irpef, le seguenti tipologie di reddito:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo e d’impresa;
- redditi diversi.
Sono invece esclusi tutti i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es: redditi fondiari sottoposti al regime della cedolare secca sugli affitti) e quelli soggetti a tassazione separata (es: indennità di cessazione di rapporto).
A tal proposito, un caso frequente potrebbe essere quello di un contribuente che percepisce affitti per la locazione di un immobile per il quale ha optato per la cedolare secca (tassazione sostitutiva): tali affitti percepiti non vanno considerati né come base imponibile per il contributo di solidarietà, né per verificare il superamento o meno della franchigia di esenzione dal contributo pari a 300.00 euro lordi annui.
La base imponibile sulla quale si calcola il contributo si differenzia dalla base imponibile Irpef per il fatto che non prevede alcuna deduzione degli oneri deducibili o del reddito dell’abitazione principale.
Il contributo di solidarietà si applica dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e potrà essere prorogato anche per gli anni successivi nel caso in cui, alla fine del 2013, il pareggio di bilancio non venisse raggiunto.
Il contributo è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef, dell’addizionale comunale e di quella regionale.
Tale meccanismo impositivo, nel risvolto pratico, porta il contributo di solidarietà quasi a dimezzarsi.
Infatti il prelievo ulteriore del 3%, essendo totalmente deducibile, finisce per ridurre la base imponibile e conseguentemente per provocare un risparmio d’imposta.
Un contribuente, ad esempio, che per l’anno 2011 dichiari 400.000 euro di reddito, dovrà versare un contributo pari a 3.000 euro (100.000 x 3%).
Tale contributo potrà essere portato integralmente in deduzione, per cui il reddito imponibile diventerebbe 397.000 euro, producendo quindi una immediata riduzione sulle imposte ordinarie.
Si può affermare che in linea generale ed in media, circa il 45% del contributo di solidarietà venga restituito in termini di minori imposte dovute, avuto riguardo alla deduzione spettante.
Per il contributo di solidarietà è prevista l’applicazione delle stesse norme previste per le imposte sui redditi, ai fini dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso.
Tuttavia, è opportuno sottolineare che l’introduzione di tale contributo è stata oggetto di un iter di approvazione particolarmente complesso.
Infatti, secondo quanto previsto originariamente prima delle modifiche apportate in sede di conversione del DL n° 138/2011, la misura percentuale del contributo da applicare al reddito complessivo era pari a:
- il 5% della parte eccedente i 90.000 euro, fino a 150.000 euro;
- il 10% sulla parte di reddito che eccedeva 150.000 euro.
Tali misure, come scritto precedentemente, sono state decisamente variate nel tempo, mentre sono rimaste invariate per i dipendenti pubblici, ai quali è già applicata la riduzione dello stipendio del 5% sopra i 90.000 euro e del 10% sopra i 150.000 euro.
Quanto scritto sopra non vale indistintamente per tutti coloro che lavorano per la pubblica amministrazione.
Il Comunicato n° 150 dell’11 ottobre 2011, che la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Ministero dell’Economia ha diffuso per fornire chiarimenti in merito alla riduzione degli stipendi del 5% e del 10%, ha escluso dal taglio della retribuzione ministri, vice-ministri e sottosegretari, in quanto tale personale ricopre una carica politica e non è titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
Dulcis in fundo: nel mese di novembre i membri del governo avranno il rimborso di quanto “ingiustamente” finora avevano versato.
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN