Quando è possibile presentare un modello 730 integrativo? A chi ci si può rivolgere per presentarlo e con quali modalità? Entro quando? Ecco le risposte a tutte le principali domande relative al modello 730 integrativo.
Quando è possibile presentare un 730 integrativo?
Nel caso in cui il contribuente riscontri, nel modello 730 originario, delle omissioni e delle difformità che comportano un maggior rimborso, un minor debito oppure una correzione che non inficia sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originale, può procedere con la compilazione di un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2017.
Il contribuente può optare per tre tipologie di integrativo, a seconda della motivazione per cui lo compila:
CODICE1: deve essere compilato se l’integrazione o la modifica comporta un maggior credito, un minor debito oppure un imposta pari a quella del 730 originario e se il 730 ordinario è stato conguagliato.
CODICE2: deve essere compilato nel caso in cui i dati indicati nel 730 originario in riferimento al solo sostituto d’imposta siano errati e quindi quest’ultimo non abbia potuto procedere con il conguaglio del 730 ordinario.
CODICE3: deve essere compilato se è necessario effettuare sia una variazione del sostituto d’imposta, in quanto il sostituto indicato nel 730 ordinario non ha potuto provvedere ai conguagli, sia una variazione di altre informazioni da cui deriva un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella del 730 originario.
Il CAF/Professionista abilitato prima di procedere con la compilazione di un 730 integrativo di codice 2 e codice 3 deve assicurarsi che il sostituto d’imposta abbia effettuato il diniego del 730/4 (Provvedimento dell’Agenzia 76124 del 14 Aprile 2017), al fine di evitare doppi conguagli.
Nel caso in cui le omissioni e le difformità riscontrate dal contribuente portino ad una variazione a sfavore (minor credito o maggior debito rispetto al 730 ordinario), non è possibile presentare un modello 730 integrativo, ma è necessario presentare un modello REDDITI PF 2017.
Soggetti abilitati alla presentazione dei 730 integrativi
I soggetti abilitati a presentare un 730 integrativo sono i CAF e i Professionisti abilitati, per cui, se il contribuente ha presentato il 730 ordinario tramite Fisco on line, è necessario che si rivolga ad un CAF o ad un Professionista abilitato.
Come previsto dalla circolare 14/E – “Circolare sull’Assistenza Fiscale” del 9 maggio 2013, nel caso in cui il contribuente abbia presentato un 730 ordinario presso un CAF/Professionista abilitato e debba presentare un 730 integrativo di codice 2 o di codice 3, deve obbligatoriamente rivolgersi allo stesso CAF/Professionista abilitato che ha gestito il 730 ordinario, mentre se il contribuente deve presentare un 730 integrativo di codice 1 può rivolgersi ad un CAF/Professionista abilitato diverso da quello che ha presentato il 730 ordinario.
Conguagli dei 730 integrativi
Come previsto dalla circolare 14/E – “Circolare sull’Assistenza Fiscale” del 9 maggio 2013, il contribuente riceverà il credito derivante dal 730 integrativo nella retribuzione che percepirà nel mese di dicembre, nel caso in cui abbia presentato un 730 integrativo di codice 1 o di codice 3, oppure nella prima mensilità utile se ha presentato un 730 integrativo di codice 2.
730 integrativo in caso di 730 ordinario bloccato per precontrollo dall’Agenzia delle Entrate
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate si è attribuita la facoltà di effettuare dei precontrolli sulle dichiarazioni risultanti a credito (Provvedimento Prot. 108815 del 9 Giugno 2017) bloccando le operazioni di conguaglio del 730/4. Nel caso in cui il contribuente debba presentare un 730 integrativo, egli può presentare un 730 integrativo di codice 1, il quale verrà liquidato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della conclusione della fase di controllo del 730 ordinario. Si ritiene superfluo presentare un 730 integrativo di codice 2 o 3 in quanto i conguagli del 730 ordinario e del 730 integrativo verranno entrambi effettuati dall’Agenzia delle Entrate a conclusione della fase di controllo.
Modifica degli acconti provenienti dal 730 ordinario
Si ricorda che se si presenta un integrativo di codice 1 o di codice 2 non è possibile modificare né la rateazione scelta nel 730 ordinario, né gli acconti. Questo perché nel caso di presentazione di un 730 integrativo di codice 1 si presuppone che il 730 ordinario sia stato conguagliato, mentre il 730 integrativo di codice 2 permette la sola variazione del sostituto, in quanto quello indicato in dichiarazione è errato.
Debora Dal Molin – Centro Studi CGN