Entro il 2 ottobre 2017, pagando un importo agevolato, si possono definire le controversie tributarie pendenti. Riepiloghiamo qui di seguito i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito a tale definizione agevolata.
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è stata consentita dall’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.
Le liti definibili sono quelle devolute alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 546/1992, pendenti presso le commissioni tributarie ovvero presso la Corte di cassazione o, anche, le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario o amministrativo. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie.
La controparte in giudizio deve essere l’Agenzia delle Entrate o ente territoriale che abbia aderito, alla definizione delle liti fiscali, entro il 31 agosto 2017.
Non è necessario prendere in considerazione la tipologia di atto impugnato, ossia se trattasi di avviso di accertamento o di avviso di liquidazione o, infine, di ruolo esattoriale ma soltanto l’Ente che ha emesso l’atto, che deve essere l’Agenzia delle Entrate o appunto l’ente territoriale che abbia aderito alla definizione.
Ai fini della determinazione degli importi da pagare, la definizione agevolata delle controversie tributarie terrà conto solo degli importi accertati nell’atto dell’Ufficio, senza considerare l’eventuale esito delle sentenze di primo e secondo grado.
La normativa dispone che controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (evocata in giudizio o intervenuta) possono essere chiuse versando gli importi riportati nell’atto impugnato contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Qualora la lite riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può essere effettuata versando il 40 % degli importi contestati.
L’adesione è ammessa per i processi tributari, fatta eccezione per quelli esclusi così come riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, che risultino pendenti alla data del 24 aprile 2017 e che non siano conclusi alla data di presentazione della domanda.
In caso di adesione alla definizione agevolata non è prevista la sospensione automatica dei processi ma solo dei termini di impugnazione.
Vi è da considerare, quindi, che le controversie tributarie che possono essere definite non sono automaticamente sospese.
Il procedimento si sospende su richiesta del ricorrente al Giudice Tributario con espressa dichiarazione di volersi avvalere delle norme sulla definizione agevolata delle liti pendenti. Con tale richiesta il giudizio è sospeso fino al 10 ottobre 2017.
Una volta che il contribuente abbia aderito alla definizione delle liti pendenti con il pagamento della prima o unica rata, a seconda della modalità prescelta a rate od unica soluzione, il processo continuerà ad essere sospeso fino al 31 dicembre 2018, considerando, come vedremo che l’ultima rata deve essere corrisposta entra il 30 giugno 2018.
Per quel che concerne i termini di impugnazione delle controversie che possono essere definite, che scadono dalla data di entrata in vigore del D.L.50/2017, essi sono sospesi per 6 mesi, quindi, fino al 30 settembre 2017 data ultima di definizione delle liti pendenti.
Il pagamento della definizione potrà essere effettuato in un massimo di 3 rate di importo netto superiore ai 2.000 euro.
In questo caso le rate della rottamazione delle liti fiscali saranno articolate secondo le seguenti scadenze:
- la prima rata, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017
- la seconda rata, di importo pari all’ulteriore 40%, va pagata entro il termine del 30 novembre 2017
- la terza e ultima rata, di importo pari al rimanente 20%, va pagata entro il termine del 30 giugno 2018, che, in quanto cade di sabato, è automaticamente rinviato al 2 luglio 2018.
Infine, la circolare chiarisce che per quel che concerne il rapporto con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) il contribuente che non ha manifestato la volontà di avvalersi di tale strumento è libero di accedere alla definizione delle liti pendenti; allo stesso modo, il contribuente che ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti.
In ogni caso, i contribuenti che hanno presentato l’istanza per la rottamazione dei carichi entro il termine del 21 aprile 2017 non possono rinunciarvi, optando per la sola definizione agevolata delle controversie.
Ne deriva che, se la rottamazione non risulta perfezionata con il pagamento di tutte le somme dovute, pur rimanendo valida la definizione della lite regolarmente perfezionata, il contribuente è tenuto a versare integralmente le somme contenute nei carichi a suo tempo affidati all’agente della riscossione.
Fabrizio Tortelotti