Il bonus per la riqualificazione energetica condominiale può essere ceduto anche alle banche

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 165110 del 28 agosto 2017, ha ribadito la possibilità per i contribuenti di cedere l’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.

Si ricorda che la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sulle parti comuni degli edifici condominiali ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013, può essere ceduta:

  • dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica che interessano le parti comuni condominiali;
  • dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta del 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o del 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici;
  • dai cessionari del credito i quali, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni.

Ma la novità importante, introdotta dal DL n. 50/2017 e poi ribadita dal provvedimento n. 165110 del 28 agosto 2017, riguarda i soggetti cessionari del credito. Infatti, secondo il precedente provvedimento n. 108577 dell’8 giugno 2017, la detrazione poteva essere ceduta soltanto:

  • ai fornitori dei beni e servizi che hanno realizzato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

Il provvedimento del 28 agosto in commento introduce una importante novità: la detrazione può essere ceduta anche in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, soltanto nel caso in cui il credito sia ceduto dai soggetti cosiddetti “incapienti”.

Rimane in essere il divieto di cessione del credito alle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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